L’annullamento del matrimonio contratto dall’incapace prima del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione. Nota a Cassazione civile – Ordinanza n. 1770/2024, di Federica Marciano di Scala

Mercoledì, 25 Febbraio 2026
Dottrina | Nullità del matrimonio | Matrimonio Sezione Ondif di Savona
Marciano di Scala, nota a Cass. 1770/2024 Marciano di Scala, nota a Cass. 1770/2024

Il criterio di temporalità, ai fini della determinazione dell’onere della prova a carico dei legittimati ad impugnare il matrimonio dell’interdetto, è il principio ribadito dalla Suprema Corte attraverso la pronuncia in esame. È il caso in cui, rigettando il ricorso presentato per l’annullamento del matrimonio contratto dal defunto fratello, in un periodo antecedente alla sentenza di interdizione a tutela di quest’ultimo, il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda dell’istante. Nello specifico, si dichiarava la sussistenza degli elementi posti a fondamento dell’infermità mentale che avevano giustificato la misura interdittiva e che, pur essendo passata in giudicato dopo la celebrazione del matrimonio, erano tali da poterne provare i profili di incapacità per vizio di mente. Tale incapacità non veniva riconosciuta, al contrario, in secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, non accogliendo la domanda attorea, riformava la sentenza  di prima istanza, motivando il rigetto con la carenza probatoria rispetto ad una qualsivoglia menomazione mentale nella fase genetica del contratto coniugale.

La Cassazione, investita della questione, confermava la decisione di merito, sulla base delle seguenti ragioni: a) retta applicazione degli artt. 119 e 120 c.c., ove la motivazione di secondo grado specifica che da un provvedimento di interdizione, specie se intervenuto dopo la celebrazione del matrimonio, non può desumersi la sussistenza di un vizio di mente ai fini della dichiarazione di invalidità del contratto coniugale. In altre parole, l’onere di provare l’incapacità del nubente è posta a carico dei ricorrenti, se la sentenza di interdizione sia passata in giudicato dopo il matrimonio; b) la censura dei ricorrenti non aveva ad oggetto questioni di diritto, ma mirava ad una rivalutazione dei fatti e, per tali motivi, il ricorso era da ritenersi inammissibile (art. 360 c.p.c., n. 3); c) la Corte d’Appello non ha riaperto la questione valutativa sull’interdizione già passata in giudicato, ma ha operato un accertamento specifico sul momento del matrimonio, ex art. 119 c.c. 

In sintesi, nella fattispecie della Corte di Cassazione il matrimonio era formalmente valido e la presunta infermità mentale dello sposo non era stata provata al momento della celebrazione. Per questo motivo non si poteva parlare di nullità, ma solo di annullamento, che però non è stato possibile ottenere a causa della mancanza di prova. 

Va aggiunto che la questione rimanda alla  differenza intercorrente tra la nullità e l’annullamento del matrimonio, la cui disciplina è contenuta rispettivamente negli articoli 119 e 120 c.c.[1] Circa la prima specie, ossia di nullità, essa riguarda ipotesi in cui il matrimonio non ha mai avuto efficacia giuridica o perché manca un requisito essenziale o perchè esistono impedimenti assoluti previsti dalla legge, quali la bigamia, l’incesto o la celebrazione senza la forma prescritta. In tal caso, tale inesistenza contrattuale può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non solo su iniziativa di parte interessanta, nella forma del ricorso. Diversamente, nel secondo caso di annullamento, il matrimonio produce gli effetti civili, ma può essere impugnato solo da chi abbia un interesse legittimo, come ad esempio il coniuge, il tutore dell’interdetto o il pubblico ministero. Inoltre, la dichiarazione di annullamento richiede una meticolosa articolazione istruttoria, che incombe su chi propone l’azione; al contrario, la nullità è dichiarata dal giudice, al verificarsi della condizione di legge.

In ultimo, va evidenziato che un’altra questione centrale attiene al rapporto tra il giudicato di interdizione e il giudizio di annullamento del matrimonio. I ricorrenti sostenevano che la sentenza di interdizione, una volta passata in giudicato, rendesse incontestabile l’infermità mentale, già nella fase di formazione del consenso matrimoniale. Gli Ermellini escludevano tale automatismo, ritenendo che il provvedimento interdittivo emesso dal giudice tutelare sia irretroattivo sulla validità del matrimonio; ragion per cui, il giudice dell’impugnazione è tenuto all’accertamento concreto di esistenza dell’infermità nel momento del consenso matrimoniale[2].

Al contrario, rispetto alle altre due forme di tutela, l’amministrazione di sostegno cui è sottoposto il soggetto affetto da invalidità fisica e/o psichica è uno strumento più flessibile e meno limitativo alle facoltà del soggetto che vi sia sottoposto, lasciandogli facoltà decisionali ampie, nelle aree non coperte dalle disposizioni del giudice tutelare[3].

 

[1] L’art. 119 c.c. dispone che il matrimonio  di chi è destinatario di una pronuncia di interdizione può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e dai soggetti interessati, se al momento in cui fu contratto era già intervenuta sentenza di interdizione, passata in giudicato. Se tale sentenza venne emessa in tempo successivo alla celebrazione, allora è pur possibile impugnare il matrimonio, ma provando la sussistenza dell’infermità mentale. Si desume dalla disciplina una certa tutela dell’istituto matrimoniale, inteso nella sua valenza pubblicistica e, dunque, oggetto di particolare protezione legislativa, persino nei casi in cui un contraente sia affetto da una forma di infermità mentale. Tuttavia, nella stessa norma è specificato che tale azione di annullamento non può essere proposta nel caso in cui, trascorso un anno dal matrimonio, vi sia stata coabitazione stabile e continuativa tra le parti. E ciò perché si presume che se la convivenza matrimoniale sia intervenuta per un periodo ragionevolmente duraturo, l’incapacità non fosse tale da impedirne la concreta attuazione. L’art. 120 c.c. specifica che, pur essendo la causa transitoria, e prescindendo dalla sua natura clinica, il matrimonio possa essere impugnato per infermità del coniuge che, pur non essendo destinatario di interdizione, sia provata clinicamente.

[2] In tal senso anche Cass. civ., sez. VI, ord. 2 dicembre 2020, n. 27564, commentata in www.rivistafamilia.it

[3] In merito a questo principio, si richiama una Cass. civ. n. 11536 dell’11 maggio 2017, in www.rivistafamilia.it . La fattispecie riguardava il caso in cui veniva rigettata la domanda dei figli di un uomo ultraottantenne, coniugatosi con la sua badante, pur versando in stato di infermità psichica e pur essendo sottoposto ad ADS. La Cassazione, ribadendo il principio della minor limitazione dell’istituto, sottolinea anche quanto esso non precluda, per sua natura, gli atti personali fondamentali, come il matrimonio.

editor: Fossati Cesare