Va revocata l’assegnazione del magazzino sottostante la casa familiare se non vi è prova che costituisca “habitat domestico” per i figli. Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17794
E’ principio consolidato che la casa familiare costituisca un luogo identificato non già in ragione della sua classificazione catastale o dalla sua commerciabilità, ma quale ambiente di vita produttivo di benessere e come tale debba essere utilizzato, nell'interesse dei minori.
Qualora non sussista prova che il magazzino sottostante la casa familiare, di proprietà del coniuge assegnatario, rappresentasse per i due figli, già prima della separazione, un ambiente domestico dove coltivare le proprie passioni, ne va revocata l’assegnazione, quantunque i medesimi figli, da poco maggiorenni, non abbiano raggiunto un livello di autosufficienza economica né siano formati dal punto di vista professionale nè abbiano acquisito capacità lavorativa; in ragione di ciò la madre, che, per sua stessa ammissione, svolge attività lavorativa, rimane tenuta a versare un contributo al loro mantenimento, a richiesta del genitore convivente.
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies, 337-septies c.c.
Assegnazione casa coniugale – Revoca assegnazione magazzino – Ambiente domestico – Assegno di mantenimento – Figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti
editor: Fossati Cesare
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