Va revocata l’assegnazione del magazzino sottostante la casa familiare se non vi è prova che costituisca “habitat domestico” per i figli. Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17794

Giovedì, 18 Giugno 2026
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/06/2026, n. 17794 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ principio consolidato che la casa familiare costituisca un luogo identificato non già in ragione della sua classificazione catastale o dalla sua commerciabilità, ma quale ambiente di vita produttivo di benessere e come tale debba essere utilizzato, nell'interesse dei minori.

Qualora non sussista prova che il magazzino sottostante la casa familiare, di proprietà del coniuge assegnatario, rappresentasse per i due figli, già prima della separazione, un ambiente domestico dove coltivare le proprie passioni, ne va revocata l’assegnazione, quantunque i medesimi figli, da poco maggiorenni, non abbiano raggiunto un livello di autosufficienza economica né siano formati dal punto di vista professionale nè abbiano acquisito capacità lavorativa; in ragione di ciò la madre, che, per sua stessa ammissione, svolge attività lavorativa, rimane tenuta a versare un contributo al loro mantenimento, a richiesta del genitore convivente.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies, 337-septies c.c.

Assegnazione casa coniugale – Revoca assegnazione magazzino – Ambiente domestico – Assegno di mantenimento – Figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti

editor: Fossati Cesare