Il potere autorizzatorio del Giudice del conflitto familiare, in ordine alle istanze urgenti depositate in corso di causa: tra favor minoris e tutela del contraddittorio, di Stefano Sinisi
Il decreto in commento si inserisce nel solco delle decisioni rese in sede di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti nell’ambito delle liti familiari, che si connotino per l’elevata conflittualità tra i contendenti, a fronte della immediata emersione della concreta esigenza di somministrazione di una efficace e tempestiva tutela del superiore interesse del minore.
Segnatamente, è stato affrontato e risolto il delicato quesito ermeneutico, consistente nell’interrogativo se sia possibile, in ordine alla specifica istanza portata all’attenzione del giudice, prescindere dalla preventiva instaurazione del contraddittorio, ogniqualvolta abbia a riscontrarsi l’evidente utilità per il minore del richiesto provvedimento autorizzatorio ad effetto immediato.
Il Tribunale di Lecce, con provvedimento monocratico del 25 febbraio 2026, autorizza la madre a procedere unilateralmente all’iscrizione scolastica dei figli minori, prescindendo dal consenso paterno, in ragione dell’inerzia e dell’atteggiamento ostruzionistico del padre.
La decisione presenta profili di particolare interesse sotto tre direttrici:
- la configurazione del potere sostitutivo del giudice nelle scelte di maggiore interesse per il minore;
- la deroga, solo apparente, al principio del contraddittorio mediante pronuncia inaudita altera parte;
- la valorizzazione del favor minoris quale criterio assorbente.
Il potere decisorio del Giudice, a ricorrere di fattispecie concrete del tipo di quella inerente al provvedimento oggi in commento, trova il proprio fondamento nel sistema normativo della responsabilità genitoriale, così come ridisegnato dalla riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022.
In particolare, l’art. 337-ter c.c. impone che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tra i genitori, sicché, in caso di disaccordo, è rimesso al Giudice il potere di decidere nell’interesse del minore.
La riforma Cartabia ha rafforzato tale assetto, introducendo il rito unificato dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minori (artt. 473-bis ss. c.p.c.), valorizzando la celerità, la concentrazione e l’effettività delle tutele.
In questo contesto, il provvedimento in esame rappresenta un’applicazione paradigmatica del nuovo modello processuale: il Giudice interviene in funzione sostitutiva, superando l’impasse decisionale venuto a determinarsi tra i genitori. Infatti, uno dei passaggi più significativi del decreto è quello in cui il Giudice afferma che: il genitore non può abusare della responsabilità genitoriale mediante un irragionevole esercizio di un potere di veto. Si tratta di un’affermazione di forte impatto sistematico.
La responsabilità genitoriale, infatti, non attribuisce un potere assoluto ma configura una funzione orientata all’interesse del minore.
Ne deriva che il dissenso di uno dei genitori è giuridicamente rilevante, solo se fondato su ragioni oggettive, sicché, il medesimo dissenso diviene illegittimo tutte le volte in cui lo stesso abbia a tradursi in un comportamento meramente ostruzionistico.
Nel caso di specie, il Tribunale valorizza i dati oggettivi, rispettivamente, dell’irreperibilità del padre, del diniego di collaborazione e dell’assenza di congrue motivazioni giustificative dell’opposto diniego.
Tali elementi consentono di qualificare il comportamento paterno come abuso della funzione genitoriale, legittimando l’intervento sostitutivo del Giudice.
Il provvedimento si fonda su una rigorosa applicazione del principio del superiore interesse del minore, declinato in chiave concreta.
Il Giudice individua plurimi profili rivelatori di una oggettiva conformità, rispetto al favor minoris, della richiesta autorizzazione: la stabilità abitativa dei minori nel Comune di stabile dimora e l’esigenza di integrazione sociale nel contesto di vita, unitamente alla riduzione dei disagi logistici e la centralità della figura genitoriale effettivamente accudente.
In particolare, la scelta scolastica viene ricondotta non solo a una dimensione educativa, ma anche alla qualità della vita quotidiana del minore e alla sua stabilità psicologica e relazionale.
Significativo è anche il bilanciamento operato per il figlio primogenito, per il quale il Tribunale consente il completamento dell’anno scolastico in corso, differendo l’operatività del trasferimento, così come autorizzato, all’anno scolastico immediatamente successivo. Si tratta di una soluzione che dimostra un approccio non astratto ma casistico, attento alla dimensione psicopedagogica.
Uno degli aspetti operativi processualmente più interessanti riguarda la specifica determinazione del giudice delegato di provvedere in ordine all’istanza avanzata di uno dei genitori, prescindendo dalla previa instaurazione del contraddittorio. Il Giudice motiva tale opzione, evidenziando l’imminenza della scadenza del termine per l’iscrizione scolastica, l’impossibilità di rispettare i tempi processuali ordinari, in uno al rischio di un pregiudizio irreversibile per i minori. Particolarmente incisiva è l’affermazione secondo cui una cieca osservanza del principio audiatur et altera pars determinerebbe una grave compromissione dell’interesse del minore.
La legittimità del provvedimento si fonda, dunque, su un equilibrio delicato tra l’effettività della tutela e il rispetto del giusto processo.
Uno dei passaggi più originali e, per certi versi, innovativi del provvedimento in esame è rappresentato dall’ampio spazio argomentativo dedicato alla funzione territoriale del sistema scolastico, che il Giudice valorizza quale elemento decisivo nella concretizzazione del superiore interesse del minore.
Il decreto, infatti, non si limita a qualificare la scelta scolastica come “decisione di maggiore interesse” ai sensi dell’art. 337-ter c.c., ma ne offre una lettura sistemica, collocandola all’interno di un più ampio quadro istituzionale, nel quale interagiscono la famiglia, la scuola, gli enti territoriali (in particolare il Comune) e i Servizi Sociali.
In questa prospettiva, la scuola viene intesa non soltanto come luogo di istruzione, ma come presidio territoriale multifunzionale, dotato di rilevanza costituzionale (artt. 2, 3, 30 e 34 Cost.) e capace di incidere direttamente sul benessere complessivo del minore.
Il Tribunale sottolinea come la distribuzione capillare degli istituti scolastici sul territorio nazionale risponda a una precisa finalità ed ossia quella di garantire l’effettività dell’obbligo scolastico attraverso la prossimità geografica. La dimensione territoriale del servizio scolastico lungi dall’essere un dato meramente organizzativo, rappresenta una componente essenziale del diritto all’istruzione. Da ciò discende che la frequenza scolastica nel Comune di residenza del minore costituisce, in linea di principio, la soluzione preferibile sicché eventuali scelte difformi devono essere giustificate da specifiche e concrete esigenze che depongano in senso contrario.
Nel caso di specie, il diniego paterno si pone in aperto contrasto con l’assetto ordinamentale sopra delineato, risultando privo di qualsiasi ancoraggio a ragioni oggettive: detto diniego viene, in definitiva, a configurarsi come un ostacolo irragionevolmente frapposto all’effettività del diritto all’istruzione.
Per altro, il provvedimento valorizza ulteriormente il ruolo della scuola, quale luogo di socializzazione primaria, di costruzione delle relazioni interpersonali e di sviluppo dell’identità individuale.
La scelta di iscrivere i minori nella scuola del Comune in cui essi vivono stabilmente con la madre risponde, dunque, a un’esigenza più ampia rispetto alla mera logistica proprio al fine di favorire l’integrazione del minore nel contesto sociale di riferimento.
In questa prospettiva, la continuità tra ambiente domestico, ambiente scolastico e ambiente relazionale diviene elemento essenziale per garantire un equilibrato sviluppo psicofisico.
Il Giudice mostra, in tal modo, di aderire a un orientamento ormai consolidato, secondo cui il “centro di vita” del minore assume rilievo determinante nella adozione delle scelte che lo riguardano.
Particolarmente significativo è il richiamo alla collaborazione tra istituzione scolastica, ente locale e nucleo familiare.
Il Tribunale evidenzia come la presenza della scuola nel territorio consenta ai Comuni di esercitare una funzione attiva di monitoraggio della frequenza scolastica, di prevenzione della dispersione e di supporto alle famiglie.
Si delinea, quindi, una visione integrata delle politiche pubbliche in materia minorile, nella quale il giudice civile si inserisce come garante ultimo dell’equilibrio tra i diversi interessi in gioco.
In tale ottica, la decisione giudiziale non si esaurisce nella risoluzione del conflitto tra genitori, ma contribuisce a ristabilire il corretto funzionamento del sistema istituzionale complessivo.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne la dimensione propriamente amministrativa della vicenda. L’iscrizione scolastica costituisce, infatti, un atto amministrativo che, in condizioni ordinarie, richiede il consenso di entrambi i genitori. Il provvedimento del Tribunale realizza una forma di semplificazione autoritativa, mediante sostituzione del consenso mancante.
In tal modo si evita che il conflitto genitoriale si traduca in un blocco dell’attività amministrativa e si impedisce che il minore subisca le conseguenze dell’inerzia o dell’ostruzionismo di uno dei genitori. Il Giudice assume, dunque, una funzione di “cerniera” tra ordinamento civile e amministrazione, garantendo la continuità dell’azione amministrativa in presenza di disfunzioni del rapporto genitoriale.
Di particolare raffinatezza appare, infine, il bilanciamento operato dal Tribunale con riferimento al minore più grande. Il Giudice, infatti, esclude la immediatezza del trasferimento nell’anno scolastico in corso, differendone l’operatività all’anno successivo. Tale soluzione consente di contemperare due esigenze potenzialmente confliggenti ed ossia la continuità didattica, intesa come stabilità del percorso educativo già avviato, e il radicamento territoriale, riferito al contesto di vita attuale del minore.
Il risultato è una decisione che rifugge da automatismi e si caratterizza per un approccio casistico, graduale e proporzionato. L’ampio sviluppo argomentativo dedicato alla dimensione territoriale della scuola consente di cogliere un aspetto fondamentale del provvedimento: la diretta attribuzione alla scelta scolastica di una rilevanza pubblicistica, tale da trascendere l’ambito meramente privatistico. Il Giudice, infatti, riconosce che l’istruzione non è solo un diritto individuale ma anche un interesse della collettività, strettamente connesso al funzionamento delle istituzioni territoriali.
Ne deriva una lettura evoluta del favor minoris che non si limita alla sfera familiare, ma si estende al contesto sociale e istituzionale in cui il minore è inserito.
In questa prospettiva, la decisione del Tribunale di Lecce si segnala per aver colto, con particolare lucidità, la dimensione multilivello della tutela del minore, ponendosi in linea con le più recenti evoluzioni del diritto di famiglia, sovranazionale e nazionale.
editor: Fossati Cesare
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