L’ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c. quale strumento di tutela anticipata del diritto del minore alla bigenitorialità, di Stefano Sinisi
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Con decreto del 16 dicembre 2025, la Seconda Sezione del Tribunale di Lecce affronta, con motivazione particolarmente articolata, il tema delle condotte genitoriali ostative e dell’effettività del diritto del minore alla relazione con entrambi i genitori.
Il provvedimento è significativo soprattutto per l’uso dell’ammonimento di cui all’art. 473-bis.39 c.p.c. come misura di prevenzione avanzata rispetto a condotte materne ritenute gravemente interferenti con il rapporto padre–figlio.
Il decreto trae origine dalla relazione del curatore speciale del minore, figura ormai centrale nel nuovo sistema processuale minorile, la quale evidenzia una pluralità di comportamenti materni giudicati dal Tribunale come illecitamente invasivi: interferenze con i servizi territoriali, iniziative unilaterali, tentativi di coinvolgimento di professionisti non autorizzati, ostacoli alle videochiamate e indebita pianificazione delle festività natalizie senza coordinamento istituzionale.
La decisione assume così un valore paradigmatico, offrendo un esempio concreto di come il giudice possa oggi intervenire tempestivamente per arginare dinamiche disfunzionali prima che degenerino in forme strutturate di alienazione o di pregiudizio relazionale.
Nel decreto in commento, l’ammonimento non è concepito come mero richiamo formale, bensì come atto giudiziale dotato di forte valenza preventiva e pedagogica. Il Tribunale individua con precisione le condotte censurate, ne stigmatizza la portata lesiva e delinea chiaramente le conseguenze di eventuali reiterazioni.
Emergono così i tratti di un modello sanzionatorio “a scalare”, coerente con l’impostazione della Riforma Cartabia, che mira a responsabilizzare i genitori e a preservare, per quanto possibile, il contesto relazionale senza ricorrere immediatamente a misure drastiche.
Particolarmente rilevante è l’analisi delle condotte materne, qualificate dal giudice come espressione di un “insano e nocivo desiderio di protezione”, tradottosi in un sistematico controllo del minore e in una delegittimazione della figura paterna.
Il decreto valorizza il dato sostanziale, oltre le dichiarazioni di principio: non rileva l’asserita finalità protettiva, bensì l’effetto concreto delle azioni poste in essere, idonee a compromettere il sereno svolgimento delle frequentazioni.
Si delinea così una concezione funzionale della responsabilità genitoriale: essa non legittima scelte unilaterali quando queste incidano sui diritti relazionali del minore, dovendo sempre essere esercitata in chiave cooperativa e conforme al superiore interesse del figlio.
Di particolare interesse è la valorizzazione dello spazio neutro come ambiente capace di “decompressione relazionale”.
Il Tribunale evidenzia come il trasferimento delle videochiamate dal domicilio materno al Centro per la Famiglia abbia prodotto un immediato miglioramento della qualità dell’interazione padre–figlio, liberando il minore dal condizionamento della presenza materna.
Le osservazioni dirette del curatore speciale, unitamente alle relazioni degli operatori, assumono rilievo probatorio decisivo, dimostrando come il contesto ambientale incida profondamente sulla spontaneità del bambino.
Il decreto riconosce dignità piena alle videochiamate protette, superando una visione riduttiva della relazione a distanza e collocandole, quando adeguatamente strutturate, tra gli strumenti idonei a preservare e sviluppare il legame genitoriale, soprattutto nei casi di distanza geografica significativa.
Il provvedimento offre un esempio concreto del ruolo evoluto del curatore speciale, il quale non si limita a rappresentare processualmente il minore, ma svolge una funzione attiva di raccordo tra giudice, servizi e parti.
Nel caso di specie, il curatore:
- raccoglie e sistematizza le informazioni provenienti dai servizi;
- partecipa direttamente alle osservazioni in spazio neutro;
- interloquisce con la neuropsichiatria infantile;
- segnala tempestivamente le criticità al giudice.
Si tratta di una figura ormai investita di una vera e propria funzione di garanzia sostanziale, coerente con l’art. 473-bis.8 c.p.c., che ne prevede la nomina ogniqualvolta emerga un conflitto di interessi tra minore e genitori.
Il decreto richiama espressamente la necessità di dare attuazione concreta al principio di bigenitorialità, inteso proprio come possibilità effettiva di costruire una relazione significativa con entrambi i genitori.
La Corte EDU ha più volte affermato che gli Stati hanno l’obbligo positivo di adottare misure adeguate e tempestive per favorire il ricongiungimento genitore–figlio e il Tribunale di Lecce sembra recepire pienamente tale impostazione, intervenendo in modo incisivo già nella fase iniziale delle dinamiche disfunzionali.
Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui il regime di affidamento esclusivo non può tradursi in compressione del diritto del minore alla relazione con l’altro genitore.
Il decreto chiarisce che il genitore affidatario esclusivo non detiene certamente il monopolio nella pianificazione degli incontri, specie quando siano coinvolti servizi pubblici e professionisti incaricati dal giudice. Ne deriva una netta delimitazione dei poteri decisionali unilaterali, in linea con la giurisprudenza di legittimità che considera illegittime tutte le iniziative autonome idonee a pregiudicare il rapporto con l’altro genitore.
Dal provvedimento emergono indicazioni di grande utilità pratica:
- ogni iniziativa relativa ai minori deve essere previamente coordinata con servizi e curatore;
- il legale non può farsi tramite di contatti esterni non autorizzati;
- le relazioni degli operatori assumono valore centrale;
- l’ammonimento costituisce un serio campanello d’allarme in vista di misure più incisive.
Il decreto del Tribunale di Lecce rappresenta, quindi, un esempio virtuoso di applicazione sostanziale della Riforma Cartabia, mostrando come l’art. 473-bis.39 c.p.c. possa diventare uno strumento efficace di tutela anticipata del minore.
La decisione valorizza sicuramente il lavoro di rete tra giudice, curatore e servizi, riafferma la centralità della bigenitorialità concreta e delimita con chiarezza i confini della responsabilità genitoriale, lavoro virtuoso che ha portato al superamento di barriere logistiche importanti per il recupero del rapporto figlio-padre.
Si tratta di un approccio che privilegia l’intervento precoce rispetto alla repressione tardiva, nella consapevolezza che, nei conflitti familiari, il fattore tempo è spesso determinante per la salute psicologica del minore.
Avv. Stefano Sinisi – Ondif Lecce
editor: Fossati Cesare
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