L’inserimento del minore nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) nei procedimenti familiari: natura, presupposti e limiti, di Jessica Scrascia
La pronuncia del Tribunale di Lecce a questa pagina
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In questo interessante provvedimento, che trae origine dalla richiesta del Curatore Speciale di salvaguardare una minore, attualmente dimorante in Italia, dal rischio sottrazione internazionale da parte di entrambi i genitori, il Tribunale dispone l’inserimento del nominativo della stessa nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS), ai sensi dell’art. 32, par. 3, Reg. (UE) 2018/1862, per la durata di un anno.
Si tratta di una statuizione di particolare rilievo, perché colloca uno strumento tipicamente cooperativo e di polizia europea all’interno del processo civile familiare, quale misura di protezione del minore contro il rischio di allontanamento illecito, in grado di dare una risposta concreta e pratica alle esigenze di salvaguardia dell’integrità psicofisica del minore, già prevendo gli effetti istantanei che la situazione di distacco forzato causa nel fanciullo.
L’uso del SIS, tradizionalmente associato alla cooperazione giudiziaria penale e al controllo delle frontiere, viene qui reinterpretato come strumento preventivo di tutela della responsabilità genitoriale.
L’art. 32 del Regolamento (UE) 2018/1862 disciplina le segnalazioni relative a persone vulnerabili, tra cui i minori.
Si tratta di uno strumento di nuovo conio a cui il Giudice può far ricorso proprio grazie alla atipicità delle misure che l’art.473.bis-15 attribuisce nel ventaglio dei poteri del magistrato istruttore.
Il 30 gennaio 2023, la Commissione Europea ha pubblicato la decisione n.2023/01 con cui si determina l’entrata in vigore del già menzionato Regolamento Europeo UE 2018/1862 che, nel nuovo Sistema di Informazione Schengen, all’art. 32 prevede la possibilità di introdurre una segnalazione (child alert), che riguarda “minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare”. La novità degna di nota e dalla portata pragmaticamente innovativa consiste nella circostanza per la quale, prima di detta introduzione normativa, la segnalazione era possibile solo laddove il minore era già stato sottratto, concretizzandosi così una misura cautelare precauzionale.
Ulteriore espressa novità riguarda la previsione che detto strumento possa essere espressamente utilizzato da tutte le autorità competenti a tutelare gli interessi del minore, “incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale” (art.32 paragrafo 3).
La misura ha, quindi, natura preventiva e cautelare, non repressiva, ed è finalizzata a consentire alle autorità di frontiera e di polizia degli Stati membri di adottare misure immediate per impedire al minore di proseguire il viaggio attraverso una procedura di identificazione del minore al fine di bloccarne l’espatrio o il trasferimento e attivare immediatamente i canali di cooperazione, attraverso i c.d. “Uffici Sirene” (art. 8 paragrafo 3).
Nel caso di specie, la decisione del Tribunale si fonda su un quadro fattuale connotato dalle condotte unilaterali della madre (trasferimento non concordato) già concretizzato in passato, instabilità della collocazione territoriale della minore e dimensione transnazionale (doppia cittadinanza e legami con il Regno Unito).
Tali elementi integrano chiaramente il presupposto del rischio concreto di sottrazione internazionale.
L’inserimento nel SIS presenta una natura giuridica ibrida sotto diversi aspetti: non è una misura tipica del codice di rito ma è stata introdotto nel processo familiare attraverso il rinvio alla normativa sovranazionale, è una misura tipicamente cautelare connotata dall’urgenza e temporaneità ed ha natura transnazionale, attivando una rete di cooperazione tra Stati. Ne deriva che il giudice civile, nel disporla, esercita un potere che travalica i confini nazionali, incidendo su un sistema informativo sovranazionale.
Elemento centrale per la previsione di una simile misura cautelare è la nozione di rischio concreto di sottrazione.
Nel provvedimento in esame tale rischio è desunto dalla unilateralità delle decisioni genitoriali; dalla mobilità territoriale già in atto; dal contesto familiare molto conflittuale e dai collegamenti con ordinamenti stranieri. La valutazione del giudice appare coerente con l’orientamento secondo cui non è necessario un pericolo attuale e imminente, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di possibile sottrazione.
Si tratta, dunque, di una soglia probatoria più bassa rispetto a quella richiesta per misure tipicamente cautelari, giustificata dalla finalità preventiva e dall’interesse superiore del minore.
Interessante osservare che l’inserimento nel SIS si colloca a monte degli strumenti di reazione alla sottrazione internazionale. In particolare, sia della Convenzione dell’Aja del 1980 che interviene ex post, per ottenere il ritorno del minore illecitamente trasferito e sia del Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter) che disciplina la competenza e il riconoscimento delle decisioni.
Il SIS, invece, opera in chiave anticipatoria e preventiva. Esso consente di evitare che la sottrazione si verifichi, riducendo la necessità di attivare i meccanismi restitutori.
In questa prospettiva, la misura adottata dal Tribunale di Lecce appare perfettamente coerente con l’evoluzione del diritto europeo, sempre più orientato verso strumenti di prevenzione.
Ovviamente dato che la misura dell’inserimento nel SIS incide significativamente sulla libertà di circolazione del minore e, almeno, indirettamente, sui diritti genitoriali, è necessario verificare che la misura sia adeguata, necessaria e proporzionata. Nel caso di specie, la limitazione temporale (un anno), per come anche prevista dalla legislazione sovranazionale, rappresenta un elemento di equilibrio.
Potrebbe porsi la domanda se sia necessario un contraddittorio pieno prima dell’inserimento nel SIS. Nel caso di specie la domanda di inserimento era stata formulata dal Curatore Speciale della minore con i difensori di entrambi i genitori che hanno potuto presentare rispettive difese prima dell’udienza di discussione e interloquire in contraddittorio alla stessa udienza. Pertanto, anche questo sotto profilo, la misura sembra essere stata adottata nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti.
La segnalazione ha durata annuale salvo possibilità di proroga (art. 53 paragrafo 4).
Tale previsione è particolarmente significativa perché evita la cristallizzazione della misura, impone una rivalutazione periodica e si conforma al principio di temporaneità delle misure limitative.
Il provvedimento del Tribunale di Lecce rappresenta un esempio paradigmatico dell’evoluzione del processo familiare verso una dimensione sempre più europea e preventiva, così che l’utilizzo del SIS amplia gli strumenti di tutela del minore, rafforza la cooperazione tra Stati e anticipa la soglia di intervento giudiziario.
Al contempo, esso impone al giudice un elevato grado di attenzione nel bilanciamento tra tutela del minore, libertà fondamentali e garanzie processuali.
In definitiva, la misura in esame segna il passaggio da una logica reattiva (riparare la sottrazione) a una logica proattiva (impedirla), confermando il ruolo del giudice nazionale quale attore della giustizia europea.
Avv. Jessica Scrascia
editor: Fossati Cesare
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