Nascita indesiderata e autodeterminazione: danno esistenziale integralmente risarcibile - Cass. Civ., Sez. III, ord. 23 marzo 2026 n. 6926

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 marzo 2026 n. 6926 – Pres. Scrima, Cons. Rel. Amirante per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, qualora sia accertata la sussistenza delle condizioni di legge per l’interruzione volontaria della gravidanza e la volontà della gestante di esercitarla se correttamente informata, il danno non patrimoniale risarcibile in favore dei genitori comprende non solo la sofferenza psichica immediata derivante dalla nascita inattesa del figlio disabile, ma anche le negative ricadute esistenziali e dinamico‑relazionali conseguenti alla lesione del loro diritto di autodeterminazione procreativa. È affetta da nullità per motivazione intrinsecamente contraddittoria la sentenza che, pur riconoscendo la prova della volontà abortiva e della “nascita indesiderata”, liquidi il danno applicando i criteri propri della sola violazione del consenso informato, escludendo irragionevolmente il pregiudizio esistenziale derivante dalla mancata possibilità di interrompere la gravidanza.

Due genitori convenivano in giudizio una casa di cura per responsabilità dei sanitari che, durante la gravidanza, avevano omesso di informare la gestante – trentacinquenne – circa la possibilità e l’opportunità di effettuare screening prenatali idonei a rilevare anomalie cromosomiche del feto. La bambina nasceva affetta da sindrome di Down. Gli attori deducevano che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe esercitato il diritto di interrompere la gravidanza e chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria, accertava la volontà abortiva della madre e liquidava un rilevante risarcimento del danno non patrimoniale in favore di entrambi i genitori, oltre al danno biologico della madre e al danno patrimoniale correlato al mantenimento della minore. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità e la volontà abortiva, riduceva drasticamente il risarcimento, qualificando il pregiudizio come mero danno da violazione del consenso informato.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori, ritenendo la sentenza d’appello nulla per motivazione contraddittoria, poiché aveva riconosciuto la “nascita indesiderata” ma liquidato il danno come se fosse limitato alla sola perdita della possibilità di prepararsi psicologicamente all’evento. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Napoli per una nuova liquidazione conforme al principio di integralità del risarcimento.
 
Responsabilità sanitaria – Danno non patrimoniale – Danno esistenziale - Omessa diagnosi prenatale – Nascita indesiderata – Diritto di autodeterminazione - Interruzione volontaria della gravidanza - Rif. Leg. artt. 1223, 1226, 2056, 2029; artt. 132, comma 2, n. 4), 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; art. 111, comma 6 Cost.; artt. 1 e 4 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza)

editor: Cianciolo Valeria