Nascita indesiderata e autodeterminazione: danno esistenziale integralmente risarcibile - Cass. Civ., Sez. III, ord. 23 marzo 2026 n. 6926
In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, qualora sia accertata la sussistenza delle condizioni di legge per l’interruzione volontaria della gravidanza e la volontà della gestante di esercitarla se correttamente informata, il danno non patrimoniale risarcibile in favore dei genitori comprende non solo la sofferenza psichica immediata derivante dalla nascita inattesa del figlio disabile, ma anche le negative ricadute esistenziali e dinamico‑relazionali conseguenti alla lesione del loro diritto di autodeterminazione procreativa. È affetta da nullità per motivazione intrinsecamente contraddittoria la sentenza che, pur riconoscendo la prova della volontà abortiva e della “nascita indesiderata”, liquidi il danno applicando i criteri propri della sola violazione del consenso informato, escludendo irragionevolmente il pregiudizio esistenziale derivante dalla mancata possibilità di interrompere la gravidanza.
editor: Cianciolo Valeria
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