Affidamento ai Servizi Sociali e condanna alla madre che viola il principio dell’accesso. Tribunale di Matera, sent. 2 marzo 2026

Giovedì, 19 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Sanzioni civili Sezione Ondif di Matera
Tribunale di Matera, sentenza 2.03.2026 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato il comportamento materno, sin da subito improntato ad escludere il padre dalla vita della minore, e tenuto conto del fallimento di tutti gli interventi posti in essere nel corso del giudizio e della persistente situazione di stallo che vede la minore permanere nell’indisponibilità di una ripresa dei rapporti con il padre, ritenuto l’affido condiviso non praticabile per l’elevata conflittualità tra i genitori, né praticabile l’affido esclusivo alla madre, in quanto pregiudicherebbe ulteriormente il diritto della minore alla bigenitorialità, nè l’affido esclusivo al padre che la minore rifiuta, va confermato l’affidamento della minore ai Servizi Sociali, con incarico all’ente affidatario di continuare a svolgere una costante opera di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare e sostegno alle funzioni genitoriali.

Alla luce del contegno oppositivo tenuto nel corso di tutto il procedimento, caratterizzato finanche da un atteggiamento di sospetto nei confronti dei Servizi Sociali e del curatore speciale, sussistono i presupposti per l’ammonimento della madre ex art. 709-ter c.p.c. (ora 473-bis.39 c.p.c.) a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante con il padre e con tutti gli operatori incaricati, nonché per la condanna della medesima al pagamento di una sanzione pecuniaria da versarsi alla Cassa delle ammende.

Peraltro, in ragione del comportamento che ha provocato e continua a provocare gravi danni alla figlia minore, di fatto privata da anni della figura genitoriale paterna, la madre va altresì condannata al risarcimento dei danni nei confronti della figlia, da versarsi su un conto intestato alla minore, vincolato sino al raggiungimento della maggiore età, con attribuzione alla curatrice speciale del potere di aprire tale conto corrente, in nome e per conto della minore.

In applicazione del principio per cui la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, non avendo la madre provato in alcun modo di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, né di essersi prodigata per cercare un’occupazione lavorativa successivamente alla separazione, non può procedersi all’accoglimento della domanda di assegno divorzile in suo favore.

 

Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter c.c.; Artt. 473-bis.8, 473-bis.39 c.p.c.

Affidamento al Servizio Sociale – Provvedimenti sanzionatori – Assegno divorzile


*Si ringrazia l'avv. Lucia Maffei, presidente Ondif sezione di Matera

editor: Fossati Cesare