IMU: l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 27 febbraio 2026, n. 4498

Cass. Civ., Sez. V, Ord., 27 febbraio 2026, n. 4498; Pres. Di Pisa, Rel. Balsamo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale.



Matrimonio – Abitazione principale – Imposte e tasse – Esenzione – Esclusione; Rif. Leg. Art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

editor: Ferrandi Francesca