Il criterio del miglior interesse del figlio nella valutazione di necessarietà delle spese straordinarie, seppur non previamente concordate. Nota a Cass. n. 2953 del 10 febbraio 2026, di Federica Marciano di Scala
L'Ordinanza Cass. 2953/2026 a questa pagina
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1.- Sul caso
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la madre adiva il competente Tribunale perché disponesse il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 60%, a carico del padre, cui imputava la responsabilità di essersi disinteressato totalmente alla cura affettiva e materiale del figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.
Il Tribunale rigettava la domanda poiché, nell’accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato stabilito che le spese non rientranti tra quelle ordinarie dovessero essere concertate previamente tra i genitori.
La Corte d’Appello, contrariamente, accoglieva le argomentazioni della madre, fondando la decisione su due ragioni. La prima riguardava la necessità del percorso di studio intrapreso dal figlio che, seppur differente dalle tradizionali professioni, costituiva per il ragazzo un’opportunità di sbocco lavorativo concreto; e ciò veniva valutato sulla base della documentazione prodotta (ex art. 345 c.p.c.), comprovante l’effettivo impegno e gli esiti positivi e concreti conseguiti nel settore della musica. Non poteva ritenersi, dunque, fondata la motivazione addotta dal padre con cui egli riteneva quella spesa sproporzionata rispetto al proprio reddito, poiché, in rapporto ad un ordinario corso universitario, le somme da affrontare – e alle quali il padre non si sarebbe potuto sottrarre – sarebbero state equivalenti a quelle attualmente richieste. Dunque, non si trattava di una mera attività ricreativa, bensì di un impegno volto alla realizzazione effettiva del figlio.
All’esito del gravame, la Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, rilevando, da un lato, la genericità delle censure processuali e l’erroneo richiamo a norme del rito ordinario in un procedimento instaurato nelle forme del rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis c.p.c.), dall’altro la mancata effettiva critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ribadisce che la mancanza di preventiva concertazione non esclude automaticamente il diritto al rimborso, spettando al giudice di merito verificare la rispondenza della spesa all’interesse del figlio e la sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori, non potendo il dissenso di uno di essi tradursi in un potere di veto privo di adeguata giustificazione. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, non essendo stato specificamente dimostrato il contrasto tra le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e le norme evocate.
È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della madre, avendo la Corte territoriale accertato l’obbligo del padre senza tuttavia pronunciare la conseguente condanna al pagamento, con connessa violazione dell’art. 112 c.p.c. La decisione è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
2.- Sui principi giuridici
Dalla pronuncia in esame, emerge il principio per cui le spese straordinarie per i figli hanno natura integrativa e aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento ordinario, perché non servono a coprire i bisogni quotidiani e prevedibili come vitto abbigliamento e piccole spese correnti, ma riguardano esigenze particolari occasionali o comunque di importo rilevante che non possono essere quantificate in anticipo con precisione.
Dal punto di vista giuridico derivano dallo stesso obbligo di mantenimento previsto dall’articolo 337-bis[1] del codice civile e dall’articolo 30 della Carta Costituzionale[2] e rappresentano una modalità di attuazione del principio secondo cui entrambi i genitori devono contribuire in proporzione alle proprie capacità economiche. Non sono quindi spese eccezionali in senso raro o imprevedibile in assoluto, ma si distinguono dalle ordinarie perché non sono incluse nella somma fissa mensile e vengono generalmente ripartite tra i genitori nella misura stabilita dal giudice o dall’accordo tra le parti, spesso al 50%, salvo diversa disposizione. In buona sostanza, si è consolidato il principio secondo il quale il regime della bigenitorialità non può comportare il rimborso delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, in tal modo non escludendo anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario: tra queste rientrano indubbiamente quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi formativi del figlio.
3.- Sul principio del best interest of the child
Nel caso che ci occupa, è chiara la prevalenza del cd. best interest[3] del figlio rispetto alla disciplina che, dal punto di vista contrattuale, regola gli accordi stipulati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non può, infatti, ritenersi recessivo il diritto a proseguire le attività connesse allo sviluppo professionale, a fronte della tutela di entrambi i genitori garantita dalla previa concertazione delle spese straordinarie[4]. Tuttavia, vi sono anche fattispecie in cui, al contrario, la locuzione best interest non è intesa solo come “migliore interesse”, ma come “supremo interesse” del minore, rischiando in tal caso di predominare sui diritti del genitore, spesso lesi da orientamenti giurisprudenziali che impongono parametri economici di mantenimento, astrattamente giusti, ma concretamente insostenibili da uno dei genitori, che di solito è quello non collocatario. Da un lato, è vero e va affermato che il principio di bigenitorialità, sancito dalla riforma intervenuta con la Legge n. 54 del 2006[5], costituisce prima di tutto un diritto fondamentale del fanciullo, il quale ha interesse a vivere un rapporto equilibrato con entrambe le figure di attaccamento primario che gli garantiscano una sana crescita psico affettiva. Infatti, molteplici e diverse sono state le sentenze che hanno rivisitato tale esigenza primaria, specie alla luce di un consuetudinario e crescente grado di conflittualità nelle procedure separative coniugali. Ma vi è di più: è necessario che non si perda di vista la visione paidocentrica, per cui ogni attività, sia essa giudiziale sia essa stragiudiziale, non può non tener conto del primario interesse del minore. A livello sovranazionale, parlando di best interest of the child si sono, infatti, sviluppate diverse interpretazioni, laddove parte della dottrina lo ha sempre considerato come migliore interesse, mentre altri filoni ritenevano che esso dovesse essere inteso come prevalente, se rapportato al contesto familiare di appartenenza. Tuttavia, va ritenuto che se tale concezione, relativa cioè all'interesse superiore del minore, venisse accolta in via assoluto, senz’altro si incorrerebbe in squilibri normativi, non tenendosi conto anche dei principali diritti dei genitori, che si riflettono inevitabilmente anche sul benessere della prole.
A tal proposito, sarebbe, a nostro avviso, opportuno bilanciare le necessità materiali e personali proprie di ogni rapporto genitoriale, mettendo il padre e la madre nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo, senza però imporre criteri giuridici rigidi ed insostenibili.
Nello specifico, ci si riferisce a statuizione economiche non conformi spesso ai criteri di adeguatezza reddituale, che pongono, in tal modo, uno dei coniugi in una posizione di incapacità a provvedere, in maniera dignitosa, alle esigenze del figlio. Si pensi, inoltre, ai casi in cui la rigidità degli orari di visita pone il genitore dinanzi alla scelta di dover rinunciare alle proprie aspirazioni lavorative e/o formative personali, dovendo appunto ritenere queste ultime recessive rispetto all'innanzi detto interesse del fanciullo.
4.- Rilievi critici conclusivi
Sulla base, pertanto, di tale linea interpretativa, il panorama giurisprudenziale (sin troppo spesso vincolato alla prassi locale) costituisce il principale e più rischioso diaframma tra la ricezione corretta dei principi costituzionalmente garantiti e le pronunce non sempre conformi ad essi.
Il superamento di tale problematica potrà avvenire, a nostro avviso, partendo da presupposti interpretativi differenti, che rivalutino cioè la concezione terminologica ambigua che, forzatamente, privilegia la posizione del minore, a scapito di esigenze familiari che a lui stesso gioverebbero, se adeguatamente ponderate.
[1] La Riforma Cartabia, nell’art. 337-bis rafforza, oltre al principio di bigenitorialità e all’ascolto del minore, l’importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie familiari (ADR), proprio per definire celermente i casi di ostruzionismo, che impediscono la continuità affettiva con entrambi i genitori.
[2] I richiami normativi fanno riferimento anche ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.), sottolineando così il fatto che il diritto dei figli alla cura complessiva, sia materiale che fisica, non è strettamente connesso al contesto in cui la personalità del fanciullo si sviluppa, dipendendo invece dal legame con il genitore, che può sorgere anche al di fuori dello schema familiare tradizionalmente riconosciuto.
[3] Si v., per un’analisi della locuzione best interest of the child, L. Scarano, The best interest of the child nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, in The best interest of the Child, M. Bianca (a cura di), Editrice Sapienza, 2021, 107 ss., consultabile integralmente in www.editricesapienza.it
[4] Si rinvia al seguente link https://www.papaseparatimilano.it/wp-content/uploads/2020/09/Tribunale-di-Napoli-Nord-Spese-straordinarie.pdf, per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché tra straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e s.s. obbligatorie, che posssono prescindere da tale accordo. La disciplina delle s.s., in particolare, è di stampo giurisprudenziale e fa riferimento a tutte quelle esigenze strettamente connesse alla cura del figlio minore e/o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, che per la loro natura imprevedibile, ma al contempo necessaria, devono essere assunte dai genitori. Diverse, invece, sono le spese ordinarie che corrispondono ai costi quotidianamente sostenuti e ben calcolabili, sulla base della, appunto, ordinaria gestione del minore.
[5] Il principio di bigenitorialità sancito, a livello internazionale, dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, che riconosceva il fanciullo quale titolare di diritti specifici, tali da renderlo personalità individuale e autonoma, e non più soggetto destinatario di soli obblighi in un sistema familiare gerarchizzato. In riferimento al caso concreto di dovere al mantenimento materiale e personale del figlio, si v. l’art. 18, in cui tale obbligo è di natura bilaterale, poiché sia i genitori sia lo Stato devono cooperare alla sua concreta attuazione.
editor: Fossati Cesare
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