Le spese per le utenze non possono essere addebitate interamente al genitore non collocatario. Nota a Corte d’Appello di Lecce, ord. 5 febbraio 2026 di Jessica Scrascia

Mercoledì, 11 Febbraio 2026
Dottrina | Spese ordinarie e straordinarie | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli Sezione Ondif di Lecce
Scrascia, Nota a Corte d’Appello di Lecce, ord. 5 febbraio 2026 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con l’ordinanza del 5 febbraio 2026 la Corte d’Appello di Lecce decide un reclamo proposto ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. avverso un’ordinanza del Giudice delegato emessa nell’ambito del nuovo rito unitario della famiglia.

La controversia trae origine da provvedimenti temporanei e urgenti con cui il giudice di primo grado, oltre a confermare un assegno di mantenimento in favore dei figli minori da parte del padre, aveva posto integralmente a carico dello stesso le spese per le utenze della casa familiare e ripartito in misura proporzionale ai redditi le spese straordinarie.

Il reclamo offre alla Corte l’occasione per precisare i limiti della cognizione del giudice di secondo grado, nonché per intervenire su una prassi diffusa ma problematica: la scomposizione delle voci di mantenimento al di fuori di una valutazione complessiva e proporzionata.

In apertura, la Corte richiama correttamente la natura incidentale e provvisoria dell’ordinanza reclamata, sottolineando come il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non costituisca un secondo grado di giudizio in senso pieno.

La cognizione devoluta alla Corte è limitata, invero, sia sotto il profilo istruttorio sia sotto quello valutativo: l’attività istruttoria è ammessa solo in via residuale e sotto forma di sommarie informazioni, al fine di evitare interferenze con l’istruzione del giudizio di merito.

Tale impostazione appare pienamente coerente con la logica della Riforma Cartabia, che attribuisce al giudice procedente il potere di modificare e revocare i provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.23 c.p.c. sulla base di elementi sopravvenuti, riservando al reclamo una funzione essenzialmente correttiva.

Nel merito, la Corte ribadisce che la determinazione dell’obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi i genitori, tenendo conto anche dei benefici indiretti derivanti dall’assegnazione della casa familiare.

Viene richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’assegnazione della casa familiare, pur finalizzata alla tutela esclusiva della prole, costituisce un’utilità economicamente valutabile ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. (Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2022, n. 27599).

La Corte, tuttavia, sceglie consapevolmente di non procedere a una rivalutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti e demandando ogni eventuale approfondimento al giudice di primo grado. Ciò conferma la funzione del reclamo come strumento di riequilibrio e non di sostituzione del giudizio.

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la qualificazione delle utenze domestiche e la loro collocazione all’interno del sistema del mantenimento ordinario che ricomprende già una parziale contribuzione ai costi “per l’approvvigionamento idrico, elettrico e di combustibile indispensabili per garantire il comfort dell’abitazione proprio ai minori nel cui interesse esclusivo l’assegnazione è pronunciata”.

La Corte richiama espressamente l’elaborazione della Corte di Cassazione, secondo cui rientrano nelle spese ordinarie tutte quelle destinate a soddisfare bisogni certi, prevedibili e ricorrenti del minore, già compensati dall’assegno di mantenimento, mentre solo le spese imprevedibili, rilevanti e non programmabili possono essere considerate straordinarie (Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2023, n. 19532; Cass. n. 379/2021).

Alla luce di tali principi, l’addebito integrale al padre delle utenze domestiche, in aggiunta a un assegno di mantenimento di importo significativo, viene ritenuto ridondante e sproporzionato, in quanto idoneo a determinare una duplicazione contributiva o, quantomeno, una frammentazione anomala degli oneri.

Il Collegio afferma così un principio di chiara valenza applicativa: le spese per le utenze della casa familiare, in quanto funzionali al soddisfacimento dei bisogni ordinari dei minori, non possono essere isolate e poste autonomamente a carico di uno dei genitori senza una revisione complessiva dell’assetto economico.

Coerentemente con la natura del procedimento, la Corte dispone la revoca della statuizione sulle utenze con efficacia dal giorno dell’adozione del provvedimento temporaneo da parte del Giudice di prime cure.

Vengono altresì rigettate le richieste di voltura dei contratti e di rimborso delle somme già versate, ritenute estranee alla funzione del reclamo e incompatibili con la natura cautelare e ordinatoria dei provvedimenti temporanei.

Il passaggio è di particolare rilievo pratico, poiché chiarisce che il reclamo non può trasformarsi in una sede di regolazione patrimoniale definitiva o restitutoria.

In un contesto in cui il giudice dispone di ampi poteri officiosi, la decisione rappresenta un utile parametro di equilibrio tra tutela effettiva dei minori e rispetto dei principi di ragionevolezza e prevedibilità.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce si inserisce pienamente nello spirito della Riforma Cartabia, offrendo una lettura applicativa attenta ai rischi di un uso disorganico dei provvedimenti economici provvisori.

Il provvedimento riafferma la necessità di una visione sistemica del mantenimento, nella quale ogni voce di spesa trovi collocazione coerente all’interno di un assetto proporzionato e complessivo.

 

editor: Fossati Cesare