La nomina dell’Amministratore di Sostegno deve tenere conto degli interessi del beneficiario. Tribunale di Genova, Decreto 16 gennaio 2026
Laddove la conflittualità tra i genitori del beneficiando sia sempre rimasta su un piano puramente personale, senza mai incidere sulla funzione genitoriale né sulla cura del figlio, considerato che il Giudice Tutelare, pur mantenendo un certo margine di discrezionalità nella nomina di amministratore di sostegno, deve effettivamente tenere conto dell’interesse del beneficiario, il quale nel corso di quindici anni è sempre stato accudito dalla madre con lui convivente insieme al fratello in seguito alla separazione del padre, va revocata la nomina di un amministratore terzo, il quale in un quadro in cui le esigenze di vita quotidiane e di cura sono ben preponderanti rispetto ad una gestione patrimoniale che non attiene a rilevanti interessi patrimoniali, può costituire un ostacolo.
Soltanto la conoscenza profonda con il beneficiario, che non è in grado di esprimersi normalmente, consente alla madre di comprenderne pienamente le esigenze ed i desideri, anche in vista della definizione e dell’aggiornamento del progetto di vita; pertanto la sua nomina meglio corrisponde agli interessi del beneficiario.
Rif. Leg. Artt. 404 e ss. c.c.
Nomina di amministratore di sostegno – Disabilità - Soggetto terzo – Interessi del beneficiario – Prevalenza – Esigenze di cura
editor: Fossati Cesare
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