Ordinamento forense e Associazioni forensi, di Annunziata Cerboni Bajardi

Domenica, 4 Gennaio 2026
Dottrina | Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia | Diritto di Famiglia | Avvocato Sezione Ondif di Pesaro
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Ancora capita di sentire, anche in contesti forensi di rilievo istituzionale, alcune valutazioni e affermazioni sorprendentemente incomplete o carenti sul ruolo delle associazioni forensi riconosciute dal CNF.
Mi chiedo se questo derivi non solo da semplicistiche e frettolose considerazioni, ma anche dalla mancanza di una reale e completa conoscenza sul ruolo del CNF e degli Ordini forensi, ai quali viene erroneamente attribuita la finalità di tutelare i diritti e le prerogative della categoria forense, dimenticando la funzione prioritaria di tutela dei cittadini che devono essere rappresentati nell'esercizio dei loro diritti.
Eppure l'art. 1 della legge professionale (ordinamento forense) ha un contenuto chiaro
e stabilisce che l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della fondamentale rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
Dalla lettura di tale norma e anche di quanto stabilito dal successivo art. 2 della medesima legge, emerge che la primaria finalità dell'ordinamento forense è quella di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti attraverso lo svolgimento dell'attività professionale in libertà, autonomia, indipendenza e nel rispetto delle regole deontologiche.
Tale finalità è ribadita nell' art.11/1 comma, che stabilisce l'obbligo dell'Avvocato/a di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
La necessità di assicurare la idoneità professionale degli/delle Avvocati/e rientra nei compiti dei Consigli degli Ordini, a cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale.
L'art. 29 della legge professionale, che disciplina i compiti e le facoltà dei COA, delinea in modo chiaro la loro funzione di garantire a coloro che hanno necessità di difendersi o rappresentare i loro diritti in giudizi la possibilità di poter contare, in un certo contesto territoriale, su Avvocate e Avvocati che rispettino requisiti basilari nell’esercizio della professione forense.
Trai compiti dei Consigli degli Ordini forensi vanno ricordati:
-la tenuta degli albi,
-il controllo sul corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense,
-il controllo sulla effettività, abitualità, continuità, prevalenza dell’esercizio professionale da parte degli avvocati/e iscritti,
-l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione, anche per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche iscritte nell’elenco istituito dal CNF,
-la tutela della indipendenza e del decoro professionale degli avvocati/e iscritti,
-il controllo sulla formazione continua da parte degli avvocati/e iscritti,
-la vigilanza sulla corretta applicazione nel circondario delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti,
-la promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri.
Tra i principali doveri professionali, così come previsti dal codice deontologico forense, vanno certamente individuati quelli di competenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua (articoli 14 e 15 del codice deontologico forense).
Rispetto a tali doveri si delinea il fondamentale ruolo delle associazioni forensi istituite e riconosciute dal CNF, posto che i loro obiettivi sono proprio la ricerca e lo studio di specifici settori del diritto nonché la promozione e la organizzazione di iniziative di studio, confronto, formazione, aggiornamento professionale in attuazione dei menzionati doveri deontologici.
In effetti tra i numerosi compiti del CNF, quale organo rappresentativo dell’Avvocatura a livello nazionale, disciplinati dall' art. 35 della legge professionale, vi è quello di istituire e disciplinare con apposito regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse nonché dell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità (art. 35 lett. s).
La rilevanza delle associazioni istituite dal CNF è confermata da quanto stabilito alla lettera l) del citato art. 35, per cui il CNF consulta le associazioni specialistiche, di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere previsto dall’articolo 9, cioè quello richiesto per il riconoscimento del titolo di specialista.
Il ruolo delle associazioni è sottolineato anche dall’art.11 della legge professionale (formazione continua), che attribuisce al CNF il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
I requisiti che le associazioni forensi devono dimostrare, al fine di ottenere il riconoscimento di associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa, sono contenuti nel regolamento del Consiglio Nazionale forense n. 1 dell’11 aprile 2013, che prevede la istituzione di un elenco suddiviso in due sezioni: quella delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative che promuovono, di intesa con il CNF o i Consigli degli Ordini, corsi e scuole di specializzazione per la acquisizione del titolo di specialista e quella delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative che promuovono e organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale in settori comunque specialistici.
Le associazioni che chiedono di iscriversi alla prima sezione devono dimostrare:
-di avere uno statuto che preveda tra gli scopi e le finalità la promozione del profilo professionale specialistico;
-che il/la Presidente o chi ne ha la rappresentanza sia avvocata/o;
-che il numero totale degli iscritti, equamente distribuito nel territorio nazionale, sia almeno pari a 1500 al momento della presentazione della domanda;
-di avere sede nazionale e di essere presenti in sede operative in almeno 18 distretti di Corte di Appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurare la unitarietà di indirizzo;
-di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
-di assicurare un’offerta formativa nel settore specialistico di interesse;
-di non avere scopo di lucro e assicurare la gratuità delle offerte formative, fermo restando il rimborso delle spese;
-di avere organizzato nell’anno precedente la richiesta di inserimento nell’elenco di cui alla sezione l significativa attività di formazione nel settore specialistico e di essere in grado di organizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta, un corso di specializzazione della durata non inferiore a 200 ore da tenersi in due anni solari, specificatamente disciplinato da una regolamentazione interna.
Le associazioni che chiedono di iscriversi alla sezione 2 dell’elenco devono dimostrare i medesimi requisiti descritti, ad esclusione di quello riguardante la scopo di lucro.
Altro regolamento del CNF (n. 4 del 16.7.2014), disciplina i requisiti necessari per la iscrizione delle associazioni ad un diverso elenco, cioè quello delle associazioni forensi maggiormente rappresentative (non specialistiche), tra i quali quello di avere un numero di iscritti non inferiore a 2500 e che tale numero sia pari o comunque corrispondente ad almeno due terzi del totale.
La nostra associazione, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, è iscritta sia nella prima sezione dell’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (regolamento n. 1 del 2013) che nell’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al regolamento n. 4 del 2014.
Pesaro 4 gennaio 2026

editor: Fossati Cesare