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L'elzeviro dell'Osservatorio di Valeria Cianciolo.

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L'elzeviro dell'Osservatorio L'elzeviro dell'Osservatorio
Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40 del 2004 in materia di PMA Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40 del 2004 in materia di PMA

L'elzeviro dell'Osservatorio

di Valeria Cianciolo

Legge 40: pubblicata la relazione annuale (luglio 2018)

Il Ministero della Salute con lettera 28 giugno 2018 ha trasmesso al Parlamento la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in materia di Procreazione medicalmente assistita (PMA), relativamente all'attività di centri PMA nell'anno 2016 e all'utilizzo dei finanziamenti (artt. 2 e 18) nell'anno 2017.

Sono i centri pubblici e privati convenzionati ad effettuare il maggior numero dei trattamenti di fecondazione assistita. Infatti, nonostante i centri PMA privati siano in numero superiore a quelli pubblici (101 vs 64), nel privato si effettuano, tuttavia, meno cicli di trattamento:

  • il 35,0% dei centri è pubblico ed effettua il 37,1% dei cicli

  • il 9,8% è privato convenzionato ed effettua il 28,8% dei cicli

  • il 55,2% è privato ed effettua il 34,1% dei cicli


Emilia Romagna. Apportate modifiche relative al regime di accesso alla PMA

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha emanato un decreto in data 18/06/2018 con il quale ha apportato alcune modifiche relative al regime di accesso alla procreazione medicalmente assistita e alla qualificazione delle stesse prestazioni sanitarie di pma.

Le modifiche più incisive che riguardano i potenziali richiedenti delle prestazioni di pma sono:

  • l'innalzamento dell'età massima delle donne che possono accedervi, portata da 43 a 46 anni;

  • il numero massimo di cicli di trattamento che possono essere effettuati, portati da 3 a 6.


Le raccomandazioni della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) nell'approccio con la persona morente

Nel 2006 la SIAARTI, tramite il suo Gruppo di Studio per la Bioetica, pubblicò il documento "Le cure di fine vita e l'Anestesista Rianimatore: Raccomandazioni SIAARTI per l'approccio al paziente morente" che seguiva le "Linee guida per la ammissione e la dimissione dalla Terapia Intensiva (TI) e per la limitazione dei trattamenti in TI" pubblicato nel 2003 .

Da allora la sensibilità e le riflessioni in Italia e all'estero relative a questi temi sono fortemente cresciute, vi sono stati importanti pronunciamenti ufficiali e novità legislative. Alla luce di tutto questo, è stato necessario un update del documento del 2006, che, pur rimanendo valido nel suo impianto, deve essere adattato alla nuova realtà per guidare la costruzione di protocolli locali di gestione del fine-vita sia in TI che in Ospedale.

Il primo obiettivo del documento è quello di produrre raccomandazioni per orientare i processi decisionali di fine vita, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità dei singoli contesti professionali e organizzativi.

Il secondo obiettivo è fornire all'Anestesista Rianimatore (AR) suggerimenti operativi per la gestione della persona morente, sia in TI, che in Pronto Soccorso (PS) e nei Reparti di Degenza Ordinaria (RDO). In questo modo, il documento può facilitare la pianificazione dell'approccio e del tipo di cura che l'equipe ritiene possa essere offerto a una persona al termine della vita e alla sua famiglia e può stimolare la riflessione interna a ciascun ospedale per realizzare un progetto condiviso di gestione interdisciplinare di questa fase particolarmente complessa.


Francia. Presentato lo studio "Révision de la loi de bioéthique: quelles options pour demain?"

Lo studio, commissionato dal Primo Ministro francese a dicembre 2017, è stato condotto da un gruppo di lavoro composto da membri del Consiglio di Stato, da membri esterni con competenze professionali specifiche come medici, giuristi, filosofi, come pure rappresentanti dei cittadini e da personale dell'amministrazione.

Dopo la lettura delle peculiarità e degli sviluppi del modello francese di bioetica, fondato sui principi di dignità, libertà individuale e solidarietà, il Consiglio di Stato si sofferma su alcune tematiche bioetiche specifiche.

Con riferimento alla procreazione medicalmente assistita, ad esempio, il rapporto non ritiene sussistano principi giuridici che impongano di mantenere lo stato attuale della normativa né che impediscano di modificare le condizioni di accesso alla PMA. L'apertura a coppie di donne o a donne sole si ritiene essere una scelta politica, rispetto alla quale il Consiglio di Stato prospetta alcuni possibili scenari, evidenziando la necessità di creare un sistema specifico di determinazione della filiazione.

Nell'ambito del fine vita, lo studio prende in esame la normativa in materia di cure palliative, interruzione dei trattamenti, sedazione profonda e continua e  interventi volti ad alleviare il dolore che possono avere come effetto quello di abbreviare la vita.

Sul punto, il Consiglio di Stato, pur non affermando di dare una risposta definitiva sul punto, ritiene non sia auspicabile una modifica dell'attuale legislazione che vieta il suicidio assistito e l'eutanasia.

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Portogallo. Approvata legge per garantire transgender e intersex

Il 13 aprile 2018 il Parlamento portoghese ha approvato, con una maggioranza di 109 voti a favore, 106 contrari e 15 astenuti, una nuova legge al fine di semplificare le procedure di cambio anagrafico del genere e per tutelare le persone con caratteristiche intersex.

Si tratta di una legge che tutela le persone transgender e riconducibile ad un modello improntato alla piena autodeterminazione nell'identità di genere. Inoltre, è particolarmente innovativa poiché è la seconda in Europa dopo Malta, a stabilire una protezione delle caratteristiche sessuali dei minori intersex.

Questi i principali contenuti della legge.

All'art. 2 si trova una previsione di diritto antidiscriminatorio - e che vincola anche i privati - in cui si proibiscono discriminazioni sulla base dell'identità di genere, di espressione di genere e delle caratteristiche sessuali.

All'art. 5 si trova invece la previsione ad hoc per la protezione dei minori intersex. Si prevede che, salvo situazioni di comprovato rischio per la salute, i trattamenti e gli interventi chirurgici, farmacologici o di altro genere che vadano a modificare le caratteristiche sessuali di un minore intersex non debbano essere realizzati fino al momento in cui questo esprima la propria identità di genere. La previsione tutela il minore da interventi prematuri, rimandando al momento della consapevolezza sulla propria identità e sulle proprie scelte qualsiasi intervento medico-chirurgico.

Il Capo II, dall'art. 6 all'art. 9, è interamente dedicato al procedimento di modificazione del genere anagrafico ed è denominato "Riconoscimento giuridico dell'identità di genere".

Il procedimento è meramente amministrativo e può essere avviato da persone di nazionalità portoghese maggiorenni la cui identità di genere non corrisponda al sesso attribuito alla nascita. È specificato che a tale procedimento possono accedere anche i minori portoghesi di età compresa fra i 16 ed i 18 tramite i propri rappresentati legali. Tuttavia questi soggetti dovranno essere ascoltati dall'autorità pubblica al fine di acquisire un consenso pieno e attuale, in conformità al principio del superiore interesse del minore derivato dal sistema CEDU. Anche le persone intersex possono attivare tale procedimento dal momento in cui la propria identità di genere è acclarata. La decisione dell'autorità deve pervenire entro otto giorni dalla richiesta e nessuna persona può essere obbligata a presentare documentazione in merito ad interventi chirurgici, trattamenti ormonali o trattamenti psicologici o psichiatrici subiti.

Il Capo III, intitolato "Mezzi di protezione", concentra previsioni differenti. La prima è volta alla protezione della salute delle persone che desiderano accedere a trattamenti medici o interventi chirurgici al fine di raggiungere la propria autodeterminazione del genere. L'art. 11 è invece una previsione riguardante il sistema scolastico-educativo che vincola lo Stato all'adozione di vari provvedimenti, fra cui quelli per combattere le discriminazioni relative all'identità di genere e alle caratteristiche sessuali e quelli volti alla formazione di insegnanti sulle tematiche di genere. Inoltre, vincola tutti gli istituti scolastici, sia privati che pubblici, a porre le condizioni affinché i giovani possano esprimersi ed essere rispettati nella propria identità di genere, espressione di genere, o per le proprie caratteristiche sessuali.

Il Capo IV, denominato "Mezzi di difesa", stabilisce delle regole per agire in giudizio a tutela del diritto all'autodeterminazione di genere e l'art. 15 riconosce anche ad associazioni e organizzazioni non governative la possibilità di agire per la difesa di tale diritto

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Inghilterra. Le prime linee guida in tema di gestazione per altri

Il 28 febbraio 2018 il Department of Health and Social Care ha emanato le prime linee-guida sulla gestazione per altri, pratica resa legale nel Regno Unito con il Surrogacy Arrangements Act del 1985 (da ultimo modificato dallo Human Fertilisation and Embriology Act del 2008). 

Nello specifico, sono stati pubblicati due diversi documenti contenenti direttive da seguire: uno destinato alle coppie che facciano richiesta della GPA e alla madre surrogata, e l'altro destinato ai medici e agli operatori sanitari che entrino in contatto con loro.

Per quanto riguarda il primo documento, esso anzitutto spiega cos'è la maternità surrogata e in che limiti è consentita dalla legge del Regno Unito. Poi, fornisce informazioni alle coppie su come trovare una clinica autorizzata che le aiuti intraprendere la GPA, evidenziando i rischi e tutte le implicazioni, anche economiche (nel Regno Unito non è consentito pagare la madre surrogata, ma quest'ultima ha diritto a un rimborso spese che può ammontare al massimo a 15.000 sterline) che questa pratica comporta.

Poiché in UK il procedimento si attua attraverso un vero e proprio contratto tra la coppia e la gestante ("surrogacy agreement"), nel documento vengono tracciate in modo accurato le caratteristiche che dovrebbe avere un tale accordo: dev'essere preferibilmente redatto per iscritto; deve contenere dettagli relativi ai genitori richiedenti e alla madre surrogata, e gli accordi presi dalle tre parti su come gestire tutte le fasi del processo, dal concepimento alla nascita del bambino, nonché sulle modalità con cui la coppia farà richiesta ai giudici per ottenere il parental order.

L'accordo deve anche prendere in considerazione potenziali situazioni problematiche che si potrebbero verificare durante la GPA (per esempio: un aborto spontaneo, la volontà di rescindere il contratto da parte di uno dei contraenti, la fine della relazione tra i membri della coppia…) e come le parti intendono risolverle. Infine, occorre tener conto anche delle spese mediche o legali che saranno affrontate durante la gestazione dalla madre surrogata o da un suo eventuale partner, e stabilire dunque in che modo la coppia rimborserà la gestante.

Le linee-guida si occupano poi di fornire direttive alle coppie richiedenti su come richiedere il parental order e su come relazionarsi con il bambino una volta divenuti legalmente genitori.

Le linee-guida destinate a medici e operatori sanitari, invece, oltre a contenere anch'esse una spiegazione di cosa sia la maternità surrogata e in che termini sia consentita dalla legge, si concentrano prevalentemente sui doveri tecnici dei professionisti nelle tre fasi del concepimento, della gestazione e del parto.


Argentina. Il Senato boccia la legge sulla legalizzazione dell'aborto

In Argentina il Senato ha bocciato la legge che avrebbe legalizzato l'aborto: 38 senatori si sono espressi contro la proposta, 31 a favore e due si sono astenuti. Lo scorso giugno, il provvedimento era stato approvato dalla Camera, ma con la mancata ratifica dell'altro ramo del parlamento non potrà essere convertito in legge e con la bocciatura del Senato non potrà essere ridiscusso prima di un anno

Seppure la legge argentina garantisca in rari casi, tra cui la violenza sessuale, il diritto di abortire, un giudice di merito ha ordinato ai sanitari la sospensione dell'intervento che avrebbero dovuto procedere all'interruzione di gravidanza su una donna rapita, violentata e costretta alla prostituzione.

È dovuta intervenire la Corte Suprema Argentina nel 2012 (Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Pro Familia Asociación Civil el GBCA y otros, 11.10.12)  per ribaltare il provvedimento e affermare che è diritto delle donne stuprate accedere all'aborto in sicurezza e senza l'intervento della magistratura.

Irlanda. Il Referendum  tenutosi in Irlanda il 25 maggio 2018 ha legalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza

La decisione rappresenta anche una risposta alle osservazioni conclusive del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, seguite alla visita di novembre 2016 in Irlanda. Queste chiedono il rispetto della salute e dei diritti  sessuali e riproduttivi delle donne. La relazione raccomanda alle autorità irlandesi di riformare la disciplina sull'aborto in senso meno restrittivo.

Con il referendum è stato abrogato l'Ottavo emendamento della Costituzione. Infatti l'art 43.3.3 della Costituzione irlandese, emendato con referendum nel 1983, riconosce il diritto alla vita del non nato con il (solo) dovuto riguardo per l'eguale diritto alla vita della donna.

Un primo spiraglio in tal senso era già stato dato da una sentenza del marzo 2018 della Corte Suprema d'Irlanda che aveva stabilito che i nascituri non godono di tutele ulteriori rispetto alla sola copertura dell'articolo 40.3.3. (ottavo emendamento) che equipara il diritto alla vita del nascituro a quello della madre. La Corte Suprema ha dunque, ritenuto che non ci sia alcun legame tra l'ottavo emendamento e l'art. 42, il quale si riferisce esclusivamente ai bambini ormai nati.

La piena tutela prevista per i minori alla luce dell'articolo 42 Cost. non può quindi essere estesa fino a ricomprendere anche i feti, che non appartengono alla categoria dei neonati.

Successivamente a tale pronuncia, il Governo ha approvato un documento che illustra 21 principi dei quali tenere conto per la riforma normativa resasi ora necessaria, avendo il referendum raggiunto esito positivo.

La nuova legge dovrebbe prevedere   la possibilità di abortire senza particolari restrizioni entro la 12esima settimana, mentre limiti più ampi potrebbero essere concessi in casi di particolare pericolo per la salute e la vita della madre, sotto la consulenza di due medici.



editor: Zadnik Francesca