Legittimazione processuale del curatore speciale del minore. Nota a Cassazione pen. sentenza 20.11.2025 n. 37806, di Annunziata Cerboni Bajardi

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Domenica, 21 Dicembre 2025
Dottrina | Minori | Diritto penale della famiglia | Avvocato
Cerboni, nota a Cass. 37806 del 2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con la sentenza n. 37806 del 20.11.2025 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rappresentanza del minore nel processo penale, con particolare riferimento alla legittimazione processuale del curatore speciale nominato nell’ambito dei giudizi civili sulla responsabilità genitoriale.

La Corte si è pronunciata sulla eccezione posta dalla difesa dell’imputato, per violazione di legge in relazione agli artt. 76, 77, 338 c.p.p., per cui il curatore speciale nominato nel giudizio civile si sarebbe erroneamente costituito parte civile in mancanza di nomina specifica in sede penale.

Sul punto già la Sezione III della Suprema Corte si era espressa con sentenza n.7889 del 28.3.2017, affermando che la nomina del curatore speciale da parte del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale civile ordinario non attribuisce a questi la rappresentanza generale del minore, ma solo la legittimazione processuale per i giudizi che sorgono in relazione all’atto o al procedimento per il quale sia stata disposta la nomina.

Con la pronuncia in esame è stato confermato tale principio sul presupposto che la natura speciale dell’ufficio svolto dal curatore ne esclude la estensione ad ambiti del tutto diversi e che quindi l’incarico di curatore speciale in sede penale è distinto ed autonomo rispetto a quello ricevuto in altri giudizi, seppure riguardanti lo stesso minore e la medesima vicenda.

Il principio è certamente condivisibile in quanto giudizio penale e giudizio civile hanno finalità nettamente differenti, così come diverse sono le parti coinvolte, le rispettive conseguenze e quindi anche i requisiti per la nomina del curatore speciale del minore.

Peraltro, la c.d. riforma Cartabia ha segnato in modo ancor più chiaro le diversità e specificità, introducendo nell’ambito dei giudizi familiari l’art. 473 bis 8 c.p.c. che, rispetto a quanto previsto nell’art. 78 c.p.c., specifica e amplia i casi di nomina del curatore speciale del minore. Sono infatti previsti casi di nomina obbligatoria e anche di nomina facoltativa ulteriori rispetto a quello più generale di cui al menzionato art. 78 c.p.c. (conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentando). Al contrario nessuna modifica è stata introdotta in tema di rappresentanza del minore in sede penale, per cui la relativa nomina rimane disciplinata dall’art. 121 e 90 c.p., nonché dall’art. 77 c.p.p.

Da tali norme si evince il principio generale in base al quale la rappresentanza del minore, persona offesa dal reato, spetta ai genitori, i quali di regola esercitano i diritti dei figli minori vittima di reati. Qualora invece manchino le persone che hanno la rappresentanza legale del minore oppure venga rilevato un conflitto di interessi tra il minore ed entrambi i genitori, dovrà essere nominato un curatore speciale.

La nomina del curatore in sede penale consegue quindi ad una valutazione giudiziale sulla sussistenza o meno del conflitto di interessi ed ha la finalità di evitare che l’esercizio di diritti connessi a fatti offensivi nei confronti dei figli venga impedito a causa di interesse contrapposto del genitore (si veda sul punto Cass. Sez. V n.25936 del 2017).

Nella sentenza in commento si affronta anche l’altro tema riguardante la costituzione di parte civile da parte del curatore del minore, ai sensi dell’art. 74 e 77 c.p.p. e si afferma che la costituzione deve ritenersi ammissibile quando il curatore nominato nel processo penale, seppure sia avvocato, abbia correttamente conferito procura ai sensi dell’art. 100 c.p.p. ad altro avvocato, quale difensore tecnico, nel rispetto delle forme e dei termini previsi per la costituzione di parte civile.

La descritta conclusione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che appare maggiormente coerente con i principi cardine del processo penale.

In particolare, sin dal 2009 la Corte ha individuato tre piani differenti da considerare nella materia della rappresentanza del minore (Cass. pen. Sez III n. 35187 del 25-6-2009 e n.2603 del 8-10-2015):

- legittimatio ad causam, da intendersi quale presupposto della costituzione di parte civile, consistendo nella titolarità del diritto sostanziale connesso al bene giuridico protetto dalla norma penale; è disciplinata dall’art. 74 c.p.p. in base al quale l’azione civile può essere esercitata dal soggetto al quale il reato ha recato un danno patrimoniale o morale (art. 185 c.p.) ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell’imputato o del responsabile civile;

- legittimatio ad processum o capacità processuale, cioè capacità di stare in giudizio, in mancanza della quale il titolare del diritto leso deve essere rappresentato o assistito nelle forme prescritte per l’azione civile. A tal riguardo gli articoli 76 e 77 c.p.p. prevedono che l’azione civile nel processo penale possa essere esercitata, mediante la costituzione di parte civile, da parte di chi ha il libero esercizio dei diritti;

- rappresentanza processuale, in base alla quale la parte civile non può difendersi da sola, ma deve intervenire in giudizio con il ministero del difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile.

Vanno poi segnalate altre pronunce che, sottolineando la necessità delle parti private di partecipare al giudizio con il ministero di un difensore che le rappresenti e le assista in virtù di specifica procura, escludono l’applicabilità dell’art.86 c.p.c. nel sistema penale: una volta esercitata l’azione civile nel processo penale, alla rappresentanza della persona offesa è applicabile solo la disciplina del codice di procedura penale (Cass. Sez. III n.39078 del 9-4-2013, Tribunale di Milano sez. I del 19-12-2005, ordinanza GUP Tribunale di Nola del 2-12-2005, Cass. Pen. Sez. VI n.14411 del 14-1-2020 e Cass. Pen. Sez. VI n.43031 del 11-10-2022).

editor: Fossati Cesare