Adozione in casi particolari: il minore può assumere il solo cognome dell’adottante - Corte Cost., Sent., 30 dicembre 2025, n. 210

Venerdì, 2 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Adozione | Cognome | Minori
Corte Cost., Sent., 30 dicembre 2025, n. 210; Pres. Amoroso, Rel. Navarretta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il minore d’età, adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte. Di conseguenza, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n.184 del 1983, in relazione all’art. 299, comma 1, c.c. «nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore».



Adozione - Adozione in casi particolari - Cognome del minore – Minore - Interesse all’identità personale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 55 della legge 04/05/1983, n. 184, in coordinamento con l'art. 299, comma1, c.c.

editor: Ferrandi Francesca