Giudizio di adottabilità: va rinnovata la notifica del ricorso di cassazione eseguita presso il domicilio eletto in primo grado dal padre contumace in appello. Cass. sez. I civ. ord. 14 dicembre 2025, n. 32579
Nel giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità, i genitori del minore e il suo rappresentante legale (tutore provvisorio o curatore speciale) sono titolari di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento, sicché a pena di nullità, è necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove questi ultimi non abbiano proposto impugnazione.
Considerato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, deve esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto ai fini della ritualità della notifica, occorre tenere conto della circostanza che il padre del minore sia rimasto contumace in secondo grado.
Rif. Leg.: Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Artt. 291, 331 c.p.c.
Dichiarazione di adottabilità – Litisconsorzio necessario – Nullità della notifica – Domicilio eletto in primo grado – Contumacia in grado di appello – Rinnovazione della notifica
editor: Fossati Cesare
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