Sospesa per sei mesi la procedura di adottabilità se corrisponde all’interesse del minore. Tribunale per i Minorenni di Bari, Decreto 13 maggio 2025
Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 14 della Legge 184/1983, va disposta la sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità per la durata di sei mesi, qualora alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori e degli impegni assunti, tale disposizione si riveli utile nell’interesse del minore al fine di verificare l’effettiva capacità di recupero di adeguate competenze genitoriali all’esito degli interventi disposti a sostegno della coppia e del nucleo.
Rif. Leg.: Art. 14 Legge 4 maggio 1083, n. 184 e ss.mm.ii.
Dichiarazione di adottabilità – Sospensione del procedimento – Interesse del minore
Il Tribunale sospende il procedimento di adottabilità per sei mesi considerando che il collocamento in comunità, lo stato emotivo del minore e il rapporto affettivo ancora esistente con entrambi i genitori debbano contemplare anche l’apertura ad una dimensione di “normalità” familiare affinché, qualora si sostanzino le condizioni, il collocamento comunitario del minore possa concludersi nei tempi più rapidi possibili.
Contestualmente il Tribunale autorizza il contatto anche in forma libera con i genitori e le sorelle e il rientro del minore nell’ambiente familiare con gradualità e secondo l’ottica premiale.
Al Servizio Sociale competente per territorio, già affidatario del minore, il compito di predisporre tutti gli strumenti di supporto al minore e al nucleo, con prescrizioni ad entrambi i genitori di collaborare negli interventi disposti
editor: Fossati Cesare
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