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La complessità dei rapporti giustifica la sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tribunale di Marsala, Ord. 20 marzo 2025

Mercoledì, 26 Marzo 2025
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Attuazione dei provvedimenti | Merito Sezione Ondif di Marsala
Tibunale di Marsala, Est. Torre, ordinanza 20.03.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La ricostruzione dei “gravi motivi” in virtù dei quali può essere disposta la sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell’art. 642 c.p.c. è quella che attribuisce alla locuzione anzidetta la portata di ragioni di merito che, secondo una valutazione sommaria, lascino presagire la fondatezza dell’opposizione interposta, sotto il profilo della emersione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi ovvero sotto l’aspetto della sconfessione o dello screditamento dei fatti costitutivi dedotti dal ricorrente. In tal senso, i “gravi motivi” che consentono di ottenere l’effetto della sospensione devono essere pertinenti alla delibazione sommaria di fondatezza delle ragioni spiegate a sostegno dell’opposizione e devono concernere il pericolo specifico che, all’esito dell’esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l’opponente abbia obiettive e comprovate difficoltà a recuperare quanto versato, nell’ipotesi in cui l’opposizione sia accolta.

La complessità dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in presenza di un quadro caratterizzato da incertezza interpretativa sia sui fatti costitutivi che su quelli impeditivi o modificati.

 

Rif. Leg.: Artt. 642, 649 c.p.c.

Esecuzione provvisoria - Sospensione – Gravi motivi -  Periculum in moraFumus boni iuris

 

Il Tribunale di Marsala, nel sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, argomenta in ordine alla nozione dei “gravi motivi”, precisando preliminarmente che la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. riguarda i decreti ingiuntivi muniti della clausola di provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell’art. 642 c.p.c. comprese le fattispecie in cui la provvisoria esecuzione sia riconosciuta ex lege, non potendo essere sospesa la provvisoria esecuzione concessa nel corso del giudizio di opposizione né essendo ammessa una sospensione parziale della provvisoria esecuzione.

Circa il presupposto della sospensione, il Tribunale riconosce l’ampio margine di discrezionalità che spetta al Giudice in ordine alla ponderazione dell’effettiva ricorrenza dei gravi motivi, in una fase in senso lato cautelare.

In forza di una ricostruzione sistematica/interpretativa della normativa, la sospensione per ragioni attinenti al fumus può essere disposta quando si ponderi una grave incertezza probatoria relativamente ai fatti costitutivi del diritto azionato, rendendosi, peraltro, necessaria una comparazione dinamica attualizzata degli elementi rilevanti per la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Quanto al periculum, esso va individuato nel pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per il debitore opponente, che dipende da fatti inerenti alla sfera del creditore opposto e che sarebbero suscettibili di escludere una piena tutela dell’opponente qualora l’opposizione di rivelasse fondata.

Esclusa la natura di una revisio prioris istantiae in ordine alle ragioni della concessione della provvisoria esecutorietà, la sospensione non può essere disposta  quando la pretesa creditoria risulti comunque assistita da una prova piena e le eccezioni dell’opponente non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione.

Nella fattispecie, la pluralità dei rapporti giustifica la sospensione della provvisoria esecuzione.


*Si ringrazia l'avv. Carla Angileri per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare