inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Negato l’affido condiviso al padre pregiudicato e incapace di trasmettere sani valori educativi ai figli. Corte d’Appello di Milano, Sent. 30 settembre 2024, Est. Arceri

Venerdì, 4 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
C.d.A. Milano, sentenza 30.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del figlio, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Conf. Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587.

 

Rif. Leg. Art. 337-quater c.c.

Affidamento super esclusivo – Bigenitorialità – Interesse del figlio

 

La Corte d’Appello di Milano conferma, nella fattispecie, la decisione di primo grado relativa all’affido super esclusivo dei minori alla madre, apparsa anche agli occhi dei Giudici del gravame il genitore più affidabile, capace di offrire ai minori un ambiente relazionale ed educativo lontano dalle logiche devianti proprie del padre, il quale, da ultimo arrestato perché trovato in possesso di contanti, pericolose armi da taglio e sostanze stupefacenti, pur non avendo precedenti penali specifici in tema di droga, è stato ripetutamente condannato per violazione degli obblighi familiari, nonché per truffa, appropriazione indebita, furto, detenzione illegale di armi.

Ormai radicato in ambienti criminali di elevato spessore, dai quali non sembra intenzionato a prendere le distanze, il genitore non offre garanzie di serena ed equilibrata crescita dei minori; maggiormente idonea a tale compito appare invece la madre, la quale mai risulta aver impedito i contatti tra il padre e i figli o lo svolgimento di frequentazioni regolari, secondo le decisioni e la supervisione dei Servizi Sociali.

L’appello, pertanto, viene respinto e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado liquidate sia in favore dell’appellata sia in favore della Curatrice costituita, e per essa all’Erario ai sensi dell’art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm.ii.

editor: Fossati Cesare