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Accolta inaudita altera parte l’istanza urgente di iscrizione a scuola. Tribunale di Bergamo, Decreto 23 settembre 2024, Est. Marrapodi

Martedì, 1 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Scuola | Minori | Merito
Tribunale di Bergamo, Est. Marrapodi, decreto 23.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che il ricorso volto a risolvere controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e ad ottenere l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, sebbene qualificato ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., debba essere inquadrato tra quelli azionati ai sensi dell’art. 473-bis.38 c.p.c., di competenza del giudice in composizione monocratica - richiedendo l’art. 473-bis.15 c.p.c. la sussistenza di un giudizio contenzioso di merito nel quale proporre le domande per l’assunzione di provvedimenti sullo status o sulla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, ex coniugi o ex conviventi, a prescindere dalla richiesta di provvedimenti indifferibili - sussistendo ed essendo fondate le ragioni dell’urgenza, ricorrono i presupposti per concedere comunque il provvedimento invocato inaudita altera parte.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.15, 473-bis.38 c.p.c.

 

Esercizio delle responsabilità genitoriale – Controversie genitoriali – Provvedimenti urgenti inaudita altera parte

 

Il Tribunale di Bergamo precisa, nella fattispecie, la portata della cautela richiesta ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c.

Ritiene il Giudice adito che gli invocati provvedimenti indifferibili – l’autorizzazione dell’iscrizione del figlio presso la scuola materna anche senza il consenso dell’altro genitore - rientrino nel contesto delle domande di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore, escludendo la stessa collocazione dell’art. 473-bis.15 c.p.c. che si possa presentare un ricorso autonomo per chiedere l’emissione di soli provvedimenti indifferibili senza che si formulino delle domande di merito. Per di più nel Titolo IV-bis del Codice di rito non sussistono norme che stabiliscano quale sia il regime di impugnazione dei provvedimenti indifferibili adottati dal giudice monocratico e convalidati all’esito dell’udienza di discussione, essendo gli unici rimedi previsti quelli di cui all’art. 473-bis.24 c.p.c., nella misura in cui sia stato presentato un ricorso a norma degli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c

Nel caso in oggetto, il tenore della domanda e le circostanze di fatto inducono a ritenere urgente l’accoglimento dell’istanza avanzata dalla mamma, in attesa dell’instaurazione del contraddittorio tra le Parti, considerato il pregiudizio concreto e attuale per il minore e la ricorrente, la quale ultima sarebbe costretta ad affidare il bambino alle cure di terze persone in mancanza dell’inserimento nella scuola materna.

 
*Si ringrazia l'Avv. Lucia Elsa Maffei presidente Ondif sez. Matera e componente comitato esecutivo Ondif

editor: Fossati Cesare