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La Suprema Corte afferma in astratto i principi dell’affidamento condiviso, ma li nega in concreto, in palese contraddizione anche con se stessa. Nota a Cass. 9442/2024, di Marino Maglietta

Nota a Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2024 n. 9442, reperibile a questa pagina

Maglietta. Nota a Cass. 9442/2024 Maglietta. Nota a Cass. 9442/2024

Con la sentenza 9442/2024 la Corte di cassazione ha inteso fornire ulteriori precisazioni sul concetto di bigenitorialità limitatamente alla frequentazione, fornendo a suo modo chiarimenti sull’applicazione dell’affidamento condiviso. Il provvedimento è stato generalmente salutato quale rilevante passo avanti per la realizzazione di equilibrate modalità di affidamento, ovvero nella direzione di un pari impegno di padri e madri.

  Sembra tuttavia a chi scrive che, da un più attento esame, si debba giungere alla conclusione opposta, ovvero che la Suprema corte, mentre invocava un più accurato rispetto delle norme previste dal codice civile, al contempo ne illustrava la relativa applicazione mediante esempi che costituiscono un vistoso passo indietro anche nei confronti di recenti pronunce del medesimo organismo.

   Illuminanti in tal senso sono le considerazioni svolte a proposito del “diritto di visita”, che conviene riportare integralmente:

“La locuzione “diritto di visita”, non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto al diritto alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità di concreto esercizio del diritto stesso, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell’ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzioni stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso.”


continua

editor: Fossati Cesare