Esecuzione senza sospensione per i delitti di maltrattamenti aggravati commessi dopo il 9 agosto 2019 - Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2024 n. 14680
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Con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 2019, che ha riformulato nuovamente l'art. 572, secondo comma, cod. pen., prevendendo come aggravante più ipotesi, tra cui la commissione del fatto sia in presenza sia in danno di persona minore, il divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione opera anche per i delitti di maltrattamenti aggravati per la presenza di minori commessi dopo il 9 agosto 2019.
Solo se fosse risultato accertato che la presenza dei figli minori alle condotte di maltrattamenti in danno della loro madre non fosse riferibile a fatti commessi dopo il 9 agosto 2019, sarebbe stato possibile censurare la qualificazione della circostanza aggravante ai sensi della normativa nuova introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l'aggravante prima prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 -quinquies cod. pen. in circostanza aggravante ad effetto speciale, inserendola al secondo comma dell'art. 572 cod.
Diritto penale della famiglia - Condotte di maltrattamenti avvenute in presenza dei figli minori - Circostanza aggravante ad effetto speciale - Rif. Leg. art. 572, 2 comma, cod. pen.; art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; Legge 19 luglio 2019 n. 69
autore: Cianciolo Valeria
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