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L'intimazione della rottura di una relazione sentimentale è espressione di ricatto - Cass. Pen., Sez. II, sent. 27 marzo 2024 n. 12633

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 27 marzo 2024 n. 12633 - Pres. Rosi, Cons. Rel. Ariolli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto.

La Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per il reato di stalking e di estorsione. La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso detta sentenza, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui, quanto al reato di estorsione, la condotta idonea ad integrare tale reato non poteva ravvisarsi nella prospettazione della rottura sentimentale, priva dei connotati del ricatto affettivo, sebbene la donna volesse allontanarsi dall'imputato.

Stalking – Estorsione - Rif. Leg. artt. 62 n. 4, 612-bis e 629 cod. pen.; artt. 191, 234, 254, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.

autore: Cianciolo Valeria