Violenza sessuale per abuso delle condizioni di inferiorità - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 marzo 2024, n. 13070
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Nel reato di violenza sessuale per abuso delle condizioni di inferiorità previsto dall'art. 609 bis, secondo comma, n. 1), c.p., dette condizioni possono attenere, in via alternativa, alla sfera fisica oppure a quella psichica. Con riguardo a quest'ultima, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, sì da elidere, in tutto o in parte, la capacità della vittima di esprimere un valido consenso e da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente Ciò che conta ai fini dell'integrazione della fattispecie, e che integra gli estremi dell'abuso penalmente sanzionato, è che, proprio per le condizioni di inferiorità considerate dalla norma, il soggetto passivo, pur apparentemente non dissenziente, non sia stato in grado di esprimere un valido consenso all'atto sessuale che è stato indotto a compiere o a subire.
Violenza sessuale – Violenza sessuale per abuso delle condizioni di inferiorità – Elementi della fattispecie; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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