Diniego di cittadinanza per il fratello di soggetto radicalizzato islamista - T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sent. 1 febbraio 2024 n. 1957
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La circostanza di essere il fratello di soggetto radicalizzato islamista, è motivo sufficiente a fondare il diniego di cittadinanza, essendo il rapporto tra fratelli un legame indissolubile che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale.
Non costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato ospite è una condizione indefettibile per poter acquisire la cittadinanza per residenza (cd. naturalizzazione), ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, in tutti i Paesi. Il criterio per valutare tale rischio è ispirato alla massima tutela dato che sono in gioco beni essenziali per la vita stessa dello Stato-comunità e delle sue istituzioni, sicché è sufficiente il mero dubbio sulla possibilità che dalla concessione della cittadinanza allo straniero questi possano essere messi in pericolo. A tal fine possono essere presi in considerazione i rischi a carico di genitori, figli, coniugi, fratelli, sorelle e persino frequentazioni al di fuori dell'ambito familiare, non essendo invocabile il principio della personalità della responsabilità applicabile in sede penale.
editor: Cianciolo Valeria
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