L’esperto coordinatore è intervento più efficace ai fini della ripresa dei rapporti. Tribunale Ancona, Est. Dott. Valerio Guidarelli, 4 marzo 2024
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Il provvedimento di nomina dell’esperto, un intervento efficace sotto il profilo della ripresa o del miglioramento dei rapporti tra i minori e i genitori, non può prescindere da un’indagine sulle motivazioni che hanno provocato le difficoltà relazionali. Per aiutare a superare il conflitto è necessario conoscerne le cause ed appare opportuno – se non doveroso- che sia lo stesso professionista a compiere tale verifica. L’esperto dunque può sia assumere compiti di natura valutativa, che individuare le attività necessarie per risolvere i conflitti e offrire sostegno.
Trattandosi di un ausiliario del giudice (più esattamente appartenente alla categoria residuale degli “altri ausiliari” di cui all’art. 68 c.p.c. contrapposta agli ausiliari tipici) che opera in una situazione di terzietà, facendo applicazione analogica dell’art. 193 c.p.c., può affermarsi che anche l’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. debba svolgere la sua funzione sotto il vincolo del giuramento.
Nomina esperto – Giuramento dell’esperto - Sospensione incontri protetti e presa incarico psicologica del minore - provvedimento indifferibile
Rif. Leg.: art. 473bis.26 c.p.c - art. 473 bis.15 c.p.c.
Nel caso in esame il Giudice ha disposto, in accordo con il padre, la sospensione degli incontri padre-figlio, a seguito del rifiuto opposto dal minore, fino a quando l’esperto nominato ne avesse ritenuta opportuna la ripresa.
*Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’avv. Daniela Giampieri Presidente ONDIF Sez. Ancona che ne ha curato l’annotazione