Affido esclusivo al padre se la madre è affetta da “psicosi affettiva”. Tribunale di Bari, 8 febbraio 2024
Si ringrazia l'Avv. Pasqua Lacatena, associata Ondif sezione barese
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Si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore
Modifica condizioni di separazione – Affido esclusivo – Incontri protetti – Pericolo per lo sviluppo psico-fisico dei minori
Conforme Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841
Rif. Leg. Artt. 156, 337 quater c.c.; Art. 710 c.p.c. ante Riforma
- §§
Il Tribunale di Bari, premesso che in materia di diritto di famiglia la natura della decisione, priva del carattere dell’irretrattabilità, nonché la facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio impongono al giudice l’esame di ogni mutamento verificatosi nella condizione delle stesse, nella fattispecie accoglie la domanda avanzata dal ricorrente, il quale ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo, consistente nella situazione di pregiudizio al quale sono esposti i figli minori, vigente il regime di affido condiviso, per essere la madre, affetta da “psicosi affettiva”, già sottoposta ad un TSO di circa un mese e inserita in una comunità di riabilitazione e assistenza psichiatrica, oltre che sottoposta anche ad una terapia farmacologica compensativa.
Le azioni poste in essere dalla genitrice, dimostratasi incapace di assumere responsabilmente il suo ruolo, costituiscono condotte tali da integrare gli estremi applicativi dell’art. 337 quater c.c.
Al padre spetterà in maniera esclusiva l’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole.
Per le medesime causali, viene accolta l’ulteriore domanda di parte ricorrente volta a modificare gli incontri liberi madre-figli in incontri protetti, ma in ambito familiare, con incarico ai Servizi Sociali di redigere un nuovo e più ampio calendario, nel momento in cui la madre abbia terminato positivamente il proprio percorso terapeutico e le cure psichiatriche.editor: Fossati Cesare
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