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Nessuna adozione per la madre intenzionale se il rapporto con il minore è sporadico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024 n. 3769

Martedì, 20 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Minori | Stepchild Adoption
Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024 n. 3769 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione in casi particolari l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale, deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del partner solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato il partner ed il minore.
Nel caso in esame, la Cassazione nel rigettare il ricorso ha evidenziato che la Corte territoriale aveva preso in esame diversi indicatori, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza, ossia, il fatto che la madre intenzionale aveva convissuto con il nucleo familiare per soli due anni e tre mesi dalla nascita del bambino; che il legame col bambino non era forte, ma era un legame di tipo più amicale che genitoriale caratterizzato dalla sporadicità; che il bambino aveva chiesto informazioni sull’identità del proprio padre inteso come una persona di sesso maschile.

Minori – Adozione - Madre intenzionale – Dissenso della madre biologica all’adozione -  Curatore speciale - Rif. Leg. artt. 333 e 336 cod. civ.; artt. 78 e 79 c.p.c.; artt. 44, 45, 46 e 47 Legge 4 maggio 1983 n. 184; artt. 11 e 117 Cost.

autore: Cianciolo Valeria