Il mantenimento del figlio maggiorenne secondo Cass. 26875/2023: un chiarimento che lascia zone d’ombra, di Marino Maglietta
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La vicenda di cui a Cass. 26875/2023 è lineare e ben esposta nella sentenza. Un padre, onerato in Corte d’appello a proseguire nel mantenimento della figlia trentacinquenne, si rivolge alla Suprema corte con quattro motivi di reclamo, dei quali questa accoglie parzialmente il quarto. Più esattamente, si contesta sia la collocazione in capo all’obbligato dell’onere della prova, sia l’esistenza di circostanze di fatto che giustifichino l’obbligo del mantenimento. La Suprema corte accoglie la seconda parte e per la prima, pur dichiarandola inammissibile, non rinuncia ad enunciare un principio di diritto che le serve per ribadire alcuni concetti.
Un primo rilevante motivo di interesse che presenta il provvedimento è fornito dal fatto che a redigerlo sia stata la medesima giudice già relatrice di Cass. 17183/2020, il più accurato e innovativo intervento in materia di mantenimento del figlio maggiorenne degli ultimi anni, pesantemente contestato da una parte della dottrina (v. G. De Marzo, in Foro It., 24 agosto 2020; R. Russo, in Giustiziainsieme.it, 2020; G. Gilardi, in Giustiziainsieme.it, 2020). Circostanza che permette di monitorare eventuali mutamenti del pensiero della Suprema Corte in tale ambito. Può essere utile, pertanto, darne una lettura il più possibile sinottica. E un primo esempio del collegamento tra i due interventi può essere visto nell’essere passati dalla forma dell’ordinanza (una scelta commentata negativamente in dottrina) a quella della sentenza, che sembra tradire l’intenzione di dare una maggiore forza nomofilattica al parere attuale.
continua
editor: Fossati Cesare
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