Ricongiungimento familiare e accertamento dell’età del figlio - Tribunale di Roma, Ord., 16 giugno 2023
Si ringrazia l’Avv. Giovanna Vigna, socia Ondif sez. Savona, per la segnalazione del provvedimento
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha chiarito i presupposti e le corrette procedure di un eventuale accertamento dell'età del minore, ha evidenziato che il requisito della minore età deve sussistere al momento della domanda e ha, quindi, condannato l'Amministrazione al pagamento dei danni per violazione del diritto all'unità familiare (quantificati in €. 4.000,00) oltre spese di lite.
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Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, ai fini delle procedure di ricongiungimento familiare, per determinare la minore età occorre avere riguardo al momento dell’avvio della procedura, dunque al momento della presentazione della domanda di nulla osta, a nulla rilevando il sopraggiunto raggiungimento della maggiore età nelle more del procedimento amministrativo. (FF)
Ricongiungimento familiare – Età del minore – Esame auxologico - Accertamento; Rif. Leg. Art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998
editor: Ferrandi Francesca
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