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Prigioniero di guerra a Tobruk e accertamento di paternità nei confronti degli eredi del padre naturale - Tribunale di Parma, sent. 11 novembre 2022 n. 1273

Mercoledì, 5 Luglio 2023
Giurisprudenza | Merito | Filiazione | Riconoscimento / Disconoscimento Sezione Ondif di Parma
Tribunale di Parma, sentenza 11 novembre 2022 n. 1273 - Presidente Rel. Sinisi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, ancora in corso la seconda guerra mondiale, la madre dell’attore si era rivolta alla Polizia locale che la segnalava in quanto colpevole di aver avuto un figlio da un prigioniero di guerra, quindi non riusciva nel suo intento di far riconoscere il figlio dal padre, che pur si era detto anche disposto ad acquisire la cittadinanza sudafricana. Il militare, come è risultato dalla documentazione in atti, aveva sùbito riconosciuto la propria paternità e tentato in buona fede di contribuire all’educazione del figlio, nonostante ciò gli fosse impedito per la sua condizione di prigioniero di guerra.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita è la legge sudafricana.
In tale ordinamento, la disciplina che regola la materia è contenuta nella l. 38/2005, denominata Children’s Act che ha introdotto un meccanismo presuntivo di paternità, anche in caso di coppie non unite in matrimonio, salvo che non sorga una prova contraria che sollevi un ragionevole dubbio, e un automatismo per cui il padre biologico è riconosciuto automaticamente in presenza dei presupposti di legge.


Filiazione – Riconoscimento di figlio naturale – Rif. Leg. art. 276 cod. civ.; art. 35 Legge 31 maggio 1995 n. 218

autore: Cianciolo Valeria