Art. 473-bis.57 cpc – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione di Alessandra Brumana
Art. 720 c.p.c. Abrogato |
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
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Art. 473-bis.57 cpc (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio |
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La presente disposizione è stata inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ed è entrata in vigore il 28 febbraio 2023.
La norma in esame richiama integralmente l’oramai abrogato art. 720 c.p.c. e regolamenta la legittimazione attiva in tema di revoca della sentenza di interdizione o di inabilitazione, mentre gli aspetti sostanziali restano individuati negli artt. 429-432 c.c.
In generale, la sentenza di interdizione comporta in capo all’interdetto la perdita della capacità di agire sia per quanto attiene gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione seppure, ai sensi dell’art. 427 c.c., può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento del tutore. A seguito della pronuncia, si applicano all’interdetto le norme per la tutela del minore (ex art. 343 e ss c.c.).
continua
editor: Fossati Cesare
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