Art.473-bis.55 cpc - Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio, di Chiara Ventimiglia
Testo previgente |
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
Art. 716 c.p.c. Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. Art. 717 c.p.c. Nomina del tutore e del curatore provvisorio Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio. |
Art. 473-bis.55 c.p.c. L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio., individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti. |
![]() |
L’art. 473 bis 55 c.p.c. riprende in modo integrale il contenuto degli abrogati artt. 716 e 717 c.p.c, limitandosi a sostituire il giudice istruttore con il giudice relatore per armonizzare la disciplina.
Rimane anche inalterata la collocazione della norma, successiva alle disposizioni che regolamentano l’udienza con la quale si dispone dell’esame dell’interdicendo e dell’inabilitando.
La trasposizione integrale degli abrogati artt. 716 e 717 c.p.c. costituisce una occasione mancata per chiarire alcuni aspetti poco chiari della norma.
continua
editor: Fossati Cesare
Mercoledì, 14 Giugno 2023
Art. 473-bis.58 cpc – Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di ... |
Sabato, 10 Giugno 2023
Art. 473-bis.57 cpc – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione di Alessandra Brumana |
Martedì, 16 Maggio 2023
Art.473-bis.54 cpc - Udienza di comparizione, di Mariella Dessì |
Sabato, 13 Maggio 2023
Dei Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e amministrazione di sostegno artt. 473-bis.52 ... |