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Le modalità di petizione della paternità possono comportare un danno risarcibile. Cassazione, Sez. I, 28 aprile 2023, n. 11299

Cass, Sez. I, Est. Campese, Ord. 28.04.23 n.11299 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità – prove - valutazione

Rif. Leg.: Art. 247 cpc – 269 c.c. – 116 cpc
§§

Il Collegio respinge i motivi di impugnazione relativi alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, e arriva a cassare la sentenza di secondo grado limitatamente alle censure concernenti la mancata ammissione della prova e della domanda risarcitoria in relazione alle modalità con cui la notizia dell’allora presunta paternità venne portata a conoscenza, ancor prima che del convenuto, dei suoi familiari, con le potenziali intuibili conseguenze che, secondo l'id quod plerumque accidit, ciò avrebbe comportato nei loro rapporti.

autore: Fossati Cesare