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Art. 473-bis.39 cpc – Provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni, di Valentina Mian

art. 1 comma 23

lett. mm)

procedere al riordino della disciplina  di  cui  all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di  adottare anche   d'ufficio, previa instaurazione del    contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di  procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di  non  fare anche quando relativi ai minori;

 

Art. 473bis.39 cpc

(Garanzie a tutela del credito)

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1.          a) ammonire il genitore inadempiente;

2.          b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

3.          c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

 

Mian - art. 473-bis.39 cpc - l'attuazione Mian - art. 473-bis.39 cpc - l'attuazione

La norma in esame si colloca all’interno della sezione III, del Capo II, del Titolo IV bis c.p.c. che disciplina l’attuazione dei provvedimenti – alias “decisioni” – rese in seno ai procedimenti relativi alle persone, minorenni e famiglie.

 

Nell’interpretare gli articoli 473 bis n.38 (esecuzione diretta) e n.39 (esecuzione indiretta) occorre tenere a mente la “ratio” della riforma, volta ad evitare la frammentazione dei giudizi ed il contrasto di giudicati, concentrando la tutela giurisdizionale del minore dinnanzi ad un unico giudice. L’ambito di applicazione delle norme si estende anche alle decisioni adottate dal Tribunale per i Minorenni, secondo la nuova formulazione dell’art. 38.II, delle diposizioni di att. c.c.


continua

autore: Fossati Cesare