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Capacità processuale del beneficiario di Amministrazione di Sostegno. Tribunale di Catanzaro, 28 marzo 2023

 Nel contesto di un giudizio già pendente al momento della nomina dell'Amministratore di Sostegno di una parte validamente costituita, non ravvisandosi un originario difetto né di autorizzazione (del Giudice Tutelare) né di rappresentanza processuale sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. - atteso che, in presenza di "un'amministrazione di sostegno incapacitante" ex art. 404, comma 1, c.c. può al più verificarsi un'ipotesi di perdita della capacità di stare in giudizio successiva alla costituzione della parte che ne è colpita - non sussistendo, in assenza di dichiarazione del difensore ex art. 300  c.p.c., alcuna necessità di interrompere il giudizio per consentire la riassunzione nei confronti del soggetto già legittimato a costituirsi per proseguirlo, va disposta la comparizione personale delle parti a fini conciliativi.

Amministrazione di sostegno – rappresentanza processuale – autorizzazione – decreto di nomina

Rif. Leg. Art. 404 c.c; artt. 182, 300, c.p.c.

 

Sabato, 15 Aprile 2023
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Catanzaro
Tribunale di Catanzaro, Est. Faccenda, Ord. 28.03.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, il Tribunale di Catanzaro, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, dopo ampia considerazione in ordine alla natura flessibile dell'istituto della Amministrazione di Sostegno, osservato che l'Amministratore di Sostegno non necessita dell'autorizzazione del Giudice Tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, ritiene che l' Amministratore di Sostegno della convenuta debba considerarsi munito di rappresentanza processuale della medesima beneficiaria con riguardo ai rapporti giuridici oggetto del giudizio e sia, dunque, legittimato a proseguirlo in nome e per conto della stessa (costituitasi in data antecedente al Decreto di Nomina), pur in assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare, non potendo tuttavia, allo stato, esercitare alcun potere processuale in assenza di valida costituzione.

Posto che, in sede di udienza la notizia della sopravvenuta nomina dell'Amministratore di Sostegno non è stata dedotta dal difensore della parte, ma dal medesimo Amministratore di Sostegno, comparso ma non costituito nell'interesse della beneficiaria, non potendosi attribuire a tale annuncio alcuna efficacia interruttiva in assenza delle forme e delle modalità previste dall'art. 300  c.p.c. (come da consolidata giurisprudenza all'uopo richiamata), ritenuto non sussistente alcun difetto originario di rappresentanza processuale né, in assenza di dichiarazione del difensore ex art. 300  c.p.c., alcuna necessità di interruzione del giudizio, valutata l'opportunità, dispone nuovamente la comparizione personale delle parti, al fine di verificare, nel contraddittorio tra le stesse, la possibilità di una soluzione conciliativa.

autore: Fossati Cesare