inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La Consulenza tecnica d’ufficio - Art. 473-bis.25 c.p.c., di Fiorella D’Arpino

 

b) nei procedimenti di cui alla lettera a)

Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi.

Art. 473-bis.25

(Consulenza tecnica d’ufficio)

 

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Mercoledì, 22 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Consulenza tecnica Sezione Ondif di Roma
Art. 473-bis.25 cpc, di Fiorella D'Arpino Art. 473-bis.25 cpc, di Fiorella D'Arpino

L’Art. 473-bis.25 c.p.c. secondo quanto indicato già nella Legge Delega 206 regola nello specifico la C.T.U. stabilendo, o forse sarebbe meglio dire, cercando di fissare dei veri e propri paletti ed indicando regole specifiche. La nuova normativa in materia di consulenza tecnica d’ufficio ha recepito alcune indicazioni che costituivano già punto d’approdo della giurisprudenza di Cassazione.
Il primo punto impone tassativamente che il giudice preliminarmente precisi l’oggetto dell’incarico e scelga un consulente tra quelli dotati di specifiche competenze in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.

segue

autore: Fossati Cesare