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S.r.l. istituita durante il matrimonio e comunione - Tribunale di Parma, sent. 28 dicembre 2022 n. 1451

La quota di partecipazione in s.r.l. esprime - più che un mero diritto di credito - una "posizione contrattuale obiettivata", cioè un insieme unitario di diritti e di obblighi: come tale, del resto, è considerata dalla legge, lo si evince, in particolare, dagli artt. 2466, 2468 e 2471 c.c.; si tratta di bene immateriale suscettibile di formare oggetto del diritto di proprietà, perfettamente equiparabile, ai sensi degli artt.812 e 813 cc, ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, di cui segue il regime di circolazione .
La quota di s.r.l., a prescindere dalla finalità per cui venga acquistata, rappresenta un bene oggetto di diritti reali, per cui rientra, se il coniuge ne acquisisca la proprietà durante il matrimonio, nella comunione legale c.d. "immediata" ex art. 177 lett. a): conclusione sicuramente in linea con la ratio solidaristica che caratterizza quel regime patrimoniale, da reputare ormai recepita dal giudice di legittimità, il quale, del resto, in termini analoghi si è espresso con riferimento alle azioni della s.p.a. 

 
Comunione legale – Società - Quota di s.r.l. - Diritto di credito – Ingresso della quota in comunione legale -  Rif. Leg. artt. 177, 178, 184, 191, 812, 813, 2466, 2468, 2471 cod. civ.