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I provvedimenti del giudice - Art. 473-bis.22 cpc di Lucia Galletta

comma, 23 lettera l)

l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all’esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per

Art. 473-bis.22 cpc

 (Provvedimenti del giudice)  

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo. 2. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. 3. Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi. 4. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

Mercoledì, 15 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile Sezione Ondif di Gorizia
Lucia Galletta - art. 473-bis.22 cpc Lucia Galletta - art. 473-bis.22 cpc

L’articolo 473-bis.22 disciplina, con una serie di novità importanti, i provvedimenti che il giudice deve assumere all’udienza di comparizione delle parti. Sarebbe corretto definirla come “prima udienza di comparizione delle parti”, anche se dalla disamina degli articoli che precedono quello in commento, ed in particolare dalla disposizione di cui all’art. 473-bis-15, è possibile che un’udienza, quella di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, vi sia già stata e dunque che le parti davanti al giudice delegato, siano già comparse. 

segue

autore: Fossati Cesare