L’udienza di comparizione delle parti - art. 473-bis.21 cpc, di Rita Prinzi
comma 23 lettera l) |
Titolo IV bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie |
prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; |
art. 473-bis.21 c.p.c. (Udienza di comparizione delle parti) All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese. All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione. |
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L’art. 473-bis.21 disciplina la prima udienza del procedimento unitario per le persone, i minorenni e le famiglie. Si tratta dell’udienza fissata nell’immediatezza del deposito del ricorso, da tenersi in un termine non superiore a novanta giorni -secondo quanto disposto dall’art. 473-bis.14 c.p.c.- avanti al collegio o al giudice relatore, ove delegato dal presidente alla trattazione della causa.
Il primo incombente attiene alla verifica della regolarità del contradditorio e all’assunzione officiosa dei provvedimenti opportuni.
Si deve qui intendere richiamata la disposizione novellata dell’art. 101 comma 2 prima parte c.p.c. che impone al giudice la verifica del rigoroso rispetto del contraddittorio e l’assunzione dei provvedimenti opportuni in caso di violazioni che comportano la lesione del diritto di difesa. Possiamo immaginare che nelle prime applicazioni accada che i -risicati- termini a carico del ricorrente per la notifica del ricorso non vengano rispettati. In tal caso, se il convenuto non si costituisce, si renderà necessaria la fissazione di una nuova udienza e la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi.
editor: Fossati Cesare
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