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Giurisdizione del giudice italiano in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri residenti - Tribunale Pisa, sent. 2 gennaio, n. 3

Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non e stato mai trascritto
Sussiste la giurisdizione del Tribunale italiano adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Italia. E’ inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare. 

 

Divorzio – Giurisdizione – Giudice italiano – Rif. Leg. Art.3 del Reg. CE 2201/2003; art. 8 del Reg. CE 20 dicembre 2010, n. 1259/2010; L. 31 maggio 1995, n. 218