Distinto il riparto di giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale e di obbligo alimentare - Cass. Civ., Sez. Unite, 19 ottobre 2022 n. 30903
In assenza di una specifica disciplina convenzionale, le controversie relative alle obbligazioni alimentari sono assoggettate a quella dettata dall'art. 37 della legge n. 218 del 1995 con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano.
Se la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa, non trova applicazione l’art. 45 del regolamento CE 4/2009 dal momento che tale disposizione, pur avendo specificatamente ad oggetto le obbligazioni alimentari scaturenti da rapporti familiari, non si occupa del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria italiana e giudice straniero, ma si riferisce alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni.
Tale disciplina non è operante nei confronti della federazione russa non essendo questo uno Stato membro dell’UE e trovando quindi applicazione l’articolo 69 par. 1 del regolamento, secondo cui esso non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri erano parti al momento della sua adozione.
Deve pure escludersi l’applicabilità del regolamento CE n. 2201/2003 relativo alla competenza riconoscimento all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e del regolamento CE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale che escludono dall’ambito di operatività le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari. (VC)
Giurisdizione – Minore – Residenza abituale del minore - Giurisdizione in tema di obbligazioni alimentari - Domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento - Rif. Leg. artt. 36 bis, 37 e 42 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, (Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori); art. 15 Reg. CE n. 2201/2003; art. 5 n. 2) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
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editor: Cianciolo Valeria
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