Il riordino delle disposizioni sull’ascolto del minore. Artt. 473-bis.4-5-6-45 cpc, di Cesare Fossati
Legge delega 26.11.2021 n.206 |
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art. 1 comma 23 lettera dd) |
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Prevedere […] il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento |
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Articoli soppressi
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Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
Codice civile Norme sui procedimenti de potestate |
Codice di Procedura Civile Libro II Titolo IV bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie |
Art. 336-bis C.c. |
Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore) |
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
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Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario. |
Fossati - Il riordino della disciplina dell'ascolto del minore |
In materia di ascolto del minore il legislatore della riforma Cartabia ha provveduto ad una completa sistematizzazione delle norme, prima sparse e contenute per lo più nel Codice civile e ora opportunamente ricollocate nel codice di rito.
I principi restano sostanzialmente quelli già acquisiti al sistema, in primo luogo in virtù della normativa convenzionale: l’art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo del 1989; l’art. 4 della Convenzione sulla Protezione dei minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all’Aja il 29 maggio 1993; la Convenzione di Strasburgo del 1996; l’art. 24 della Carta di Nizza del 2000.
A queste disposizioni si è poi aggiunto il più recente Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, avente ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, il quale all’art. 21 dal titolo “diritto del minore ad esprimere la propria opinione” prevede che le autorità giurisdizionali consentono al minore capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di poter esprimere la sua opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
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autore: Fossati Cesare
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