Le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie tra legge delega e decreto delegato. Art. 473bis cpc, di Cesare Fossati
Legge delega 26.11.2021 n.206 |
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
art. 1 comma 23
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Codice di Procedura Civile Libro II Titolo IV bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie |
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;
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CAPO I Disposizioni generali Art. 473bis c.p.c. (Ambito di applicazione) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro II. |
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In origine il Disegno di Legge S1662, presentato al Senato dall’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il 09.01.2020 nel corso della XVIII legislatura, non conteneva norme e riferimenti al procedimento in materia di diritti delle persone e famiglie, avendo ad oggetto esclusivamente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
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autore: Fossati Cesare
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