Ingaggiato il CTU se i servizi non sbloccano la situazione. Tribunale di Verona, decreti 6-28 dicembre 2022
In una situazione di crisi familiare, ove nonostante l’incarico ai servizi sociali, pur a fronte di un congruo periodo di lavoro, la vicenda che vede il rifiuto dei figli di incontrare un genitore non sia stata sbloccata e permanga una condizione di incomunicabilità fra genitori, è accoglibile l’istanza finalizzata a predisporre un percorso di sostegno genitoriale da affidare al consulente tecnico d’ufficio che ha già seguito il caso, il quale dovrà convocare le parti e predisporre un piano, al quale le stesse dovranno attenersi.
Viceversa non è accoglibile la richiesta di nomina di una figura di supporto o di coordinatore genitoriale al di fuori dell’ambito giudiziario in assenza di una scelta condivisa. (CF)
Modifica delle condizioni del divorzio – rifiuto dei figli di incontrare un genitore – supporto genitoriale – ctu – servizi – coordinatore genitoriale
Rif. Leg.: Art. 473bis.26 c.c. (D.L. 149/2022)
Il tribunale scaligero, in una controversa vicenda che vede contrapposti due genitori a causa dell’interruzione, protratta da tempo, delle relazioni tra padre e figlie, ha anticipato l’applicazione di una norma introdotta dalla riforma Cartabia che prevede la nomina di un esperto per superare conflitti e agevolare la ripresa delle relazioni tra genitori e figli.
Infatti, preso atto del fallimento dell’intervento dei servizi sociosanitari il detto tribunale ha incaricato il consulente, che già aveva periziato i due genitori, di realizzare un percorso volto a riallacciare le relazioni tra padre e figlia, individuando gli obiettivi che il servizio avrebbe dovuto realizzare.
Al c.t.u. è stato affidato il compito di relazionare il tribunale sull'esito del periodo di supporto genitoriale, non inferiore a otto mesi, sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e le figlie mediante deposito direttamente nel fascicolo telematico di relazioni anche interlocutorie. Nel caso in cui il c.t.u. non risolvesse le dette questioni direttamente, mediante accordo con gli interessati, lo stesso o le parti medesime avrebbero potuto chiedere l'eventuale intervento del giudice.
*Si ringrazia l’avv. Barbara Lanza, coordinatrice Ondif Regione Veneto
editor: Fossati Cesare
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