Modulabile l'incarico ai servizi in base all'evoluzione della situazione. Tribunale di Bergamo, Sent. 9 maggio 2022
L’incessante evoluzione della situazione di fatto impone, attraverso una diversa modulazione della misura dell’affidamento, in uno con la progressiva implementazione e modificazione dei poteri conferiti ai servizi sociali, di rispondere alle esigenze del minore e della coppia genitoriale.
Nel conferire all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo del minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza della minore, limitando la responsabilità genitoriale delle parti, precisando che l'Ente eserciterà i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dal minore e ogni altro ente o istituto di formazione, il provvedimento è in grado di spiegare effetti di bonifica delle relazioni. (CF)
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Addebito della separazione personale – Affido ai servizi – monitoraggio dei servizi - affidamento esclusivo del minore - Nomina d'ufficio del Curatore Speciale - Assegnazione della casa familiare - Regime di frequentazione del minore - mantenimento del figlio
Rif. Leg.: Artt. 151, 316 bis - 333 e ss - 336 bis - 337 ter - 337 quater - 337sexies - 78 e ss. c.p.c.
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Nella fattispecie, il Tribunale di Bergamo, nominato d'ufficio il Curatore Speciale del minore ex art. 78 c.p.c. con ordinanza a modifica dei provvedimenti presidenziali, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della ricorrente di addebito della separazione personale dei coniugi al marito il quale, incapace di mantenere una stabile occupazione lavorativa, ha dimostrato un atteggiamento di totale disinteresse verso i bisogni strettamente materiali del nucleo familiare e verso le esigenze di cura del figlio minore. Non ricorrendo l'ipotesi di impossibilità assoluta di svolgere attività lavorativa, il comportamento colpevolmente inerte e disinteressato del marito si traduce in una violazione dei doveri coniugali sanzionabili con l'addebito della separazione.
Sono ritenuti altresì sussistenti i presupposti per revocare l'affidamento del minore all'Ente territoriale e ripristinare l'affidamento alla madre, in conformità alla domanda avanzata da quest'ultima e dal Curatore Speciale del minore.
Richiamata la giurisprudenza sul punto, il Tribunale rileva che, seppure sia stato riscontrato un netto miglioramento nella relazione tra i due genitori che si sono mostrati capaci di un maggior dialogo e di maggiore coesione rispetto alle linee educative riguardo al minore, la permanenza di una condizione di criticità e di fragilità tuttora persistente nel minore, a causa del vissuto travagliato e cui è stato esposto nell'ambito della vicenda separativa, rende necessario assicurare al medesimo il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante, che non può ravvisarsi nell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
In assenza di prova alcuna circa l'insussistenza di una condizione del padre di dipendenza da sostanze alcooliche o stupefacenti che, se persistente, costituisce indubbia fonte di pericolo e di pregiudizio per il minore, a fronte delle gravi inadempienze paterne, quali la mancata contribuzione del padre al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, il Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo alla madre, che ha dimostrato di essere in grado di accudire correttamente il figlio, sia il regime maggiormente idoneo e tutelante per il minore. Andranno invece concordate tra i genitori le decisioni più importanti in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale del figlio, eventualmente avvalendosi dell'ausilio del Servizio Sociale che viene incaricato di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo e di vigilanza sui rapporti padre - figlio, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, di avviare in favore dei genitori ogni intervento di supporto psicologico e/o educativo ritenuto necessario, nonchè ogni intervento di supporto e di sostegno psicologico - psicoterapeutico ritenuto opportuno nell'interesse del minore.
L'abitazione coniugale viene assegnata alla madre ex art. 337 sexies c.c.
Quanto al regime di frequentazione, tenuto conto della volontà espressa dal figlio al Curatore Speciale, il Collegio reputa maggiormente conforme all'interesse del figlio prevedere che gli incontri possano avvenire in forma libera ogni qualvolta il minore lo desideri, previo accordo con la madre affidataria, la quale potrà viceversa vietare gli incontri e le frequentazioni ove ravvisi uno stato di alterazione psicofisico dell'altro genitore che faccia sospettare una situazione di potenziale pericolo per il minore. In ogni caso gli incontri padre - figlio dovranno avvenire nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore e, in attesa che il Servizio sociale delegato possa compiere una diagnosi positiva circa l'astensione del padre dall'uso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti, sono vietati eventuali pernottamenti del minore presso il domicilio paterno anche qualora il genitore dovesse nel frattempo reperire idonea soluzione abitativa.
Ritenuto superfluo l'ascolto diretto del minore da parte del Tribunale, il Collegio, visto l'art. 316 bis c.c., posto che la disagiata condizione abitativa, economica ovvero lo stato di disoccupazione del genitore onerato non fanno venire meno il dovere di mantenere la prole, ritiene equo e congruo confermare a carico del padre l'obbligo di versare, in favore della madre affidataria, entro il giorno venti di ogni mese, un contributo mensile nella misura minima di Euro 200,00 già disposta in sede presidenziale, ferma la pari ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio, secondo il Protocollo in uso presso il medesimo Tribunale.editor: Fossati Cesare
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