Frequentazione paritaria in regime di affidamento del minore ai Servizi Sociali. Corte di Appello di Firenze, sent. 15 ottobre 2021
Opportuno l'affidamento del minore ai Servizi Sociali qualora i genitori non riescano a mantenere una dinamica collaborativa, di condivisione e confronto. Va mantenuto altresì, giacché ritenuto necessario dalla CTU, un rapporto tendenzialmente paritario del minore con entrambi i genitori, con accoglimento delle modifiche concordate dalle parti. (CF)
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Affidamento del minore ai Servizi Sociali – Frequentazione paritaria - Assegnazione della casa familiare - Mantenimento del figlio
Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 quater, 337 sexies c.c.
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La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Lucca n. ___/2021, dispone una modifica in ordine alle modalità di visita riportandosi a quanto già statuito in sede di parziale accoglimento della sospensiva richiesta dal padre nonché alle risultanze della CTU, con ciò confermando il regime di frequentazione sostanzialmente paritaria con entrambi i genitori in regime di affidamento del minore ai Servizi Sociali, disposto in primo grado. La esaustività dell'analisi condotta dalla CTU, l'esiguità del tempo trascorso dall'esaurimento della stessa e la mancanza di prova di mutamenti sostanziali nelle circostanze di fatto che hanno condotto il Tribunale alle conclusioni di cui al provvedimento impugnato, induce a ritenere infondata la domanda di affido esclusivo avanzata dalla madre.
Va confermata anche l'assegnazione della casa familiare alla predetta, con previsione che le spese del mutuo vengano sostenute dal padre che ne è proprietario e che si è dichiarato disposto all'esborso, avendovi sempre provveduto.
In punto mantenimento in favore del minore, la Corte di Appello richiama la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale il figlio deve mantenere presso le due abitazioni il medesimo tenore di vita. Al riguardo, si riporta Cass. Civ. Sez. I Ord. 06.08.2020 n. 16739, secondo la quale "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve fare fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza."
La pronuncia di prima grado resa dal Tribunale di Lucca il 6.04.2021 si trova qui pubblicata
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