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Dinamiche familiari disfunzionali rendono inevitabile l'affido ai Servizi. Tribunale di Lucca, 6 aprile 2021

Nell'ipotesi di elevata conflittualità tra i genitori, nell'esclusivo interesse del minore, va disposto l'affidamento dello stesso ai Servizi Sociali, ai quali va attribuito il potere decisionale esclusivo con riguardo alle scelte di natura sanitaria, educativa e scolastica. E' altresì conforme all'interesse del minore una frequentazione sostanzialmente paritaria tra i genitori, che eserciteranno i poteri genitoriali quanto agli affari di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio. (CF)

Affidamento di minore – elevata conflittualità – presa in carico dei Servizi Sociosanitari - frequentazione paritaria – esercizio ripartito responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 sexies c.c.   

Tribunale di Lucca 6.04.21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Lucca, Est. Giuntoli, Ordinanza 6.04.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, il Tribunale di Lucca stigmatizza il comportamento di questi genitori, ai quali sembra interessare solo “chi ha torto o ragione”, obliterando le necessità del figlio, con evidente danno per lui. In tal senso la CTU licenziata in corso di causa ha rilevato che i genitori, seppur non affetti da disturbi della personalità tali da escludere del tutto qualsiasi capacità genitoriale, presentano un compromesso equilibrio di competenze genitoriali: il mancato superamento delle difficoltà relazionali, di cogenitorialià e di comunicazione rappresenta un fattore di rischio e pregiudizio per la sana ed equilibrata crescita del minore ed è concreto il rischio che il medesimo, se non adeguatamente supportato e guidato, con il tempo sviluppi un disagio con possibili compromissioni sul piano comportamentale.

Tali circostanze sono più che idonee a fondare la valutazione del Tribunale in ordine all'affidamento del minore ai Servizi Sociali, senza necessità di ricorrere alla figura del coordinatore genitoriale, seppur suggerita dal CTU.

La casa familiare viene assegnata alla madre, presso la quale il minore è anche formalmente, e ai fini della residenza, collocato, atteso che la stessa non risulta titolare di disponibilità atte a fare fronte alle necessità economiche derivanti dal pagamento di un canone di locazione e delle spese di mantenimento del figlio.

La notevole disparità delle condizioni reddituali legittima la concessione di un assegno, in via perequativa, da porsi a carico del padre, al fine di consentire al minore di godere del medesimo tenore di vita presso ciascun genitore.

Ad integrazione delle precitate statuizioni, il Tribunale dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché la presa in carico del minore ad opera dell'UFSMIA competente, delegando al servizio sanitario anche il compito, di concerto con i Servizi Sociali e con l'UFSMA, di intervenire nel rapporto genitori - figlio affinché i primi progressivamente pervengano alla piena consapevolezza dei bisogni e delle esigenze del minore e al fine di risolvere l'elevato grado di conflittualità della coppia genitoriale.

Ai Servizi Sociali viene affidato altresì il compito di monitorare, anche attraverso accessi domiciliari, la situazione del minore, eventualmente disponendo un servizio di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori; è altresì richiesto che i Servizi Sociali e l'UFSMIA, raccordatisi tra loro, provvedano a relazionare il Giudice Tutelare, segnalando in particolare ogni condotta distonica assunta dai genitori in danno del minore.

 

Il provvedimento è stato poi parzialmente modificato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello di Firenze, sentenza 15 ottobre 2021, qui pubblicata.

autore: Fossati Cesare