Annullabile il matrimonio combinato. Tribunale di Modena, 9 novembre 2022
Il coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza (cosiddetta morale), ha facoltà di domandare l’annullamento del matrimonio, purché non vi sia stata “coabitazione” per un anno – da intendersi non in senso meramente letterale, ma alla stregua di complessiva vita coniugale, dunque caratterizzata anche da rapporti intimi – successivamente al cessare della violenza.
La violenza morale deve ritenersi sussistente quando la vittima risulta essere destinataria di una innumerevole serie di minacce e violenze tese prima a farle contrarre, e poi accettare, il matrimonio combinato dalle famiglie di origine dei due sposi. Rilevano ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della domanda oltre alle dichiarazioni testimoniali dotate di attendibilità anche la mancata costituzione del marito stesso, convenuto in giudizio, nonché il suo stabile ritorno nel paese d’origine nel corso del giudizio, elementi questi ultimi da ritenersi indicativi anche della presa d’atto da parte del marito dell’irremovibile volontà dell’attrice di non rassegnarsi al matrimonio impostole. (CF)
Matrimonio - impugnazione - violenza
Rif. Leg.: Art. 122 c.c.
*Si ringrazia l’avv. Caterina Bernardi, Presidente Ondif sez. Modena
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editor: Fossati Cesare
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