Adozione. Legittima la nomina di un unico difensore per entrambi i genitori se non vi è conflitto di interessi - Corte di Appello di Firenze, sez. min., sent. 19 settembre 2022 n. 2037
In tema di procedimento per lo stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta in sé stessa potenzialmente diversa da quella dell’altro, dandosi così luogo a una situazione di conflitto di interessi virtuale. Ne segue che la nomina del difensore d’ufficio deve procedere attraverso l’indicazione di altrettanti difensori, a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore, portatore della difesa di due posizioni in conflitto.
L’eventuale costituzione dei genitori attraverso un unico difensore di fiducia nei procedimenti a tutela dei minori non sarebbe di per sé inficiata da nullità riconducibile alla mera dualità della coppia genitoriale costituendo piuttosto in assenza di elementi rivelatori del conflitto, la concreta espressione di una comunanza di interessi aventi sicuro rilievo sul piano processuale anche in relazione alla nomina del difensore d’ufficio i genitori nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità.
Nel caso in esame, nel procedimento originariamente instaurato gli appellanti risultavano già assistiti da un unico difensore di fiducia, conseguentemente è da evidenziarsi la sussistenza di comuni vedute in relazione al progetto educativo nell’interesse della prole, escludendosi così, la sussistenza di alcuna situazione di conflitto anche di natura virtuale.
La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, là dove ha introdotto una generale barriera temporale, di natura preclusiva, ai fini della possibilità di rilevare l'incompetenza per materia, per valore o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi (contenziosi) di cognizione ordinaria, ma anche a quelli di volontaria giurisdizione (nella fattispecie, procedimento ex art. 330 c.c. promosso dal Tribunale per i minorenni). (VC)
Processo civile - Responsabilità genitoriale – Decadenza – Procedimento di adozione – Inadeguatezza genitoriale – Curatore speciale del minore –Nomina di un unico difensore per entrambi i genitori – Eccezione di incompetenza - Conflitto di interesse - Rif. Leg. art. 330 cod. civ.; artt. 28 e 38 c.p.c.; artt. 1 e 12 Legge 4 maggio 1984 n. 183
Giovedì, 6 Ottobre 2022
Giurisprudenza
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Sezione Ondif di Firenze
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autore: Cianciolo Valeria
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